- Premessa
- Fatturazione elettronica
- Trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati
- Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- Incentivi all’opzione per la trasmissione telematica
- Riduzione degli adempimenti amministrativi per alcuni soggetti
- Cessazione degli effetti premiali
- Abrogazione di norme
- Fatturazione elettronica nel settore fotovoltaico
1. Premessa
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 ha introdotto alcune novità in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, nonché di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: sono stati, inoltre, previsti degli incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi, la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti e alcuni casi di cessazione degli effetti premiali. Tale Decreto attua le disposizioni dell’art. 9, co. 1, lett. d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. delega fiscale), dirette a rafforzare i controlli dell’Amministrazione Finanziaria e a favorire la diffusione della fatturazione elettronica e dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche tra soggetti passivi Iva diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.
A tali novità, si affianca, infine, l’effettiva entrata in vigore delle disposizioni sulla fatturazione elettronica nel settore fotovoltaico.
2. Fatturazione elettronica
L’art. 1, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, a titolo gratuito, un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche: pur in assenza di un’espressa previsione normativa in merito, si dovrebbe ritenere che tale disposizione sia applicabile anche alle note di variazione, analogamente a quanto stabilito dal successivo co. 3.
Per specifiche categorie di soggetti passivi dell’Iva, individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le Associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, istituiti in base alla decisione della Commissione Europea COM (2010) 8467, verrà messo a disposizione – anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e da quelle autonome (art. 1, co. 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244) – il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall’art. 4, co. 2, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che l’Agenzia per l’Italia digitale – in collaborazione con Unioncamere, sentite le Associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti – metta a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici “open source” per la fatturazione elettronica.
L’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce, invece, che – a partire dal 1° gennaio 2017 – il Ministero dell’Economia e delle Finanze metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, co. 211 e 212, della Legge n. 244/2007, gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e ricezione della fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’Allegato A del D.M. n. 55/2013: è, pertanto, possibile prevedere che tale formato (denominato “fattura PA”), per esigenze di uniformità, tenderà ad imporsi sugli altri formati eventualmente utilizzati negli scambi tra soggetti passivi Iva. Si ricorda, inoltre, che il Sistema di Interscambio rappresenta la piattaforma informatica già in uso per la gestione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione: il D.M. 7 marzo 2008 – attuativo dell’art. 1, co. 211 e 212, della Legge n. 244/2007 – assegna all’Agenzia delle Entrate il ruolo di gestore del Sistema di Interscambio e alla Sogei s.p.a. la sua gestione tecnica, mentre il processo di emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica mediante il sistema è disciplinato dal D.M. n. 55/2013.
A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente – mediante l’utilizzo di reti telematiche, e anche in formato strutturato – le informazioni acquisite: l’operatore economico che utilizza il Sistema di Interscambio potrà consultare on line, in tempo reale, lo stato delle proprie operazioni rilevanti ai fini Iva – e le informazioni ad esse relative – tramite un’apposita piattaforma web gratuita, accessibile in ogni momento.
3. Tramissione telematica delle fatture o dei relativi dati
È, inoltre, previsto che – con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate dal 1° gennaio 2017 (art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 127/2015) – i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio previsto dall’art. 1, co. 211 e 212, della Legge n. 244/2007: conseguentemente, il contribuente, anche nel caso in cui riceva fatture in formato analogico, può limitarsi ad inviare telematicamente il mero contenuto dei documenti e fruire, previa opzione, delle agevolazioni previste. In altri termini, il legislatore offre un sistema maggiormente elastico, pure nell’ipotesi in cui le fatture debbano essere emesse nei confronti dei privati: l’onerosità dell’adempimento, relativo alla trasmissione dei dati in formato strutturato, si potrà, tuttavia, misurare soltanto a seguito dell’emanazione dei provvedimenti attuativi. In assenza di un’espressa previsione normativa, si deve ritenere che i dati fiscalmente rilevanti, oggetto di trasmissione, debbano essere quelli riguardanti i soggetti coinvolti nell’operazione, la base imponibile, l’Iva e gli eventuali importi ad essa non assoggettabili. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata sino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio: sul punto, la relazione illustrativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 127/2015 ha precisato che, per i contribuenti che decidono di usufruire del Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali variazioni – relative ai soli scambi con clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato – è effettuata automaticamente. L’utilizzo del Sistema di Interscambio consente, quindi, di evitare l’ulteriore passaggio dell’invio dei dati delle fatture e delle relative variazioni all’Agenzia delle Entrate, sia da parte del soggetto che emette la fattura che da chi la riceve: l’Amministrazione Finanziaria potrà, infatti, raccogliere le informazioni necessarie attraverso il Sistema di Interscambio, che acquisirà i dati nel momento stesso in cui effettuerà la veicolazione delle fatture.
L’art. 1, co. 4, del D.Lgs. n. 127/2015 attribuisce altresì ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione Europea COM (2010) 8467, il compito di definire le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al co. 3 – secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti – nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al co. 2, ovvero di accesso alle informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio attraverso la piattaforma web prevista da quest’ultima disposizione.
Un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 2 marzo 2016, stabilirà le nuove modalità semplificate dei controlli a distanza (da remoto) degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del co. 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi Iva e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di questi contribuenti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.
L’art. 1, co. 6, del D.Lgs. n. 127/2015 chiarisce, inoltre, che ai contribuenti che esercitano l’opzione di cui al precedente co. 3 si applica – in caso di omissione della predetta trasmissione, oppure di trasmissione di dati incompleti o inesatti – la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, co. 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 2.065.
4. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
L’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, una facoltà riservata ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quali, ad esempio, le cessioni di beni poste in essere da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.
I suddetti soggetti, a partire dal 1° gennaio 2017, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e credito – dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972. A questo proposito, si ricordano le disposizioni introdotte dall’art. 50-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la facoltà per tutti i soggetti passivi Iva di comunicare quotidianamente all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati analitici di tutte le fatture e delle relative rettifiche, nonché “l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate non soggette a fatturazione”. A tale fine, è necessario che il contribuente adegui il proprio registratore di cassa con hardware e software idonei, oppure acquisti un nuovo strumento in grado di espletare le funzioni di memorizzazione e trasmissione.
L’opzione contemplata dall’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 ha effetto dall’inizio dell’anno in cui è esercitata sino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. L’ultimo periodo della disposizione precisa altresì che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione previsti dall’art. 24, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972: sul punto, si ricorda che quest’ultima disposizione prevede che gli esercenti commercio al minuto ed attività assimilate possano annotare, con riferimento alle operazioni imponibili, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri e delle relative imposte – distintamente, a seconda dell’aliquota Iva applicabile – su un apposito registro, in alternativa a quello delle fatture di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Il successivo co. 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che, sempre a partire dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al co. 1 sono obbligatorie per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici: al fine dell’assolvimento di tale obbligo, un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individuerà le soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori, e garantire – nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi – la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Tale atto dell’Amministrazione Finanziaria sarà emanato, sentite le Associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica, istituiti in base alla decisione della Commissione Europea COM (2010) 8467, al fine di definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al co. 3: con il medesimo provvedimento saranno approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui ai co. 1 e 2. Ad esempio, potrebbe anche essere previsto l’uso di dispositivi mobili, oltre a quello dei registratori di cassa: i Pos potrebbero essere modificati, in modo da espletare anche le funzioni di memorizzazione, certificazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, sostituendo eventualmente i “bollettari madre-figlia” di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 633/1972.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica prevista dal suddetto art. 2, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 127/2015 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, co. 1, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696: resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura, su richiesta del cliente. È, inoltre, riconosciuta al Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, la facoltà di individuare, mediante un apposito Decreto, le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
L’art. 2, co. 6, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica prevista dal co. 1, e ai soggetti di cui al co. 2, si applicano – in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nell’ipotesi di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri – le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività).
5. Incentivi all’opzione per la trasmissione telematica
A norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015, per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui al precedente art. 1, co. 3, e – sussistendone i presupposti – sia di tale opzione che di quella di cui all’art. 2, co. 1:
viene meno l’obbligo di presentare la comunicazione “spesometro” (art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78) e “black list” (art. 1, co. 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40), nonché quella dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, ai sensi dell’art. 7, co. 12, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
sussiste l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, con assolvimento dell’Iva mediante autofattura (art. 16, lett. c), del D.M. 24 dicembre 1993), e – limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea – degli elenchi riepilogativi Intrastat (art. 50, co. 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331);
i termini di decadenza fissati dagli artt. 57, co. 1, del D.P.R. n. 633/1972 e 43, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973 sono ridotti di un anno, limitatamente ai soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al ricorrere di tale ipotesi, la scadenza ordinaria – prevista per il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – è anticipata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione: nel caso di omessa dichiarazione, peraltro, tale riduzione non troverebbe applicazione, in quanto disciplinata dal co. 2 dei suddetti articoli, che non sono stati richiamati dal D.Lgs. n. 127/2015, con l’effetto che rimarrebbe operativa l’ordinaria scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. I suddetti termini, ridotti oppure ordinari, dovrebbero altresì costituire la base di calcolo del raddoppio dei termini previsto in presenza di violazioni di rilevanza penale, denunciate all’autorità giudiziaria;
i rimborsi Iva previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti stabiliti dal co. 2, lett. a), b), c), d) ed e).
Con riferimento a quest’ultimo punto, si ricorda che l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina l’esecuzione in via prioritaria dei rimborsi Iva annuali e trimestrali, riservando tale diritto ai contribuenti individuati mediante appositi Decreti Ministeriali, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate. In particolare, l’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007 subordina il riconoscimento del rimborso prioritario alla sussistenza di alcuni specifici requisiti: esercizio dell’attività da almeno 3 anni; presentazione dell’istanza di rimborso per un ammontare annuo almeno pari ad euro 10.000 (nel caso del trimestre, euro 3.000) e, in ogni caso, per un importo non inferiore al 10% della somma complessiva dell’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni nel periodo di riferimento. Tali presupposti non sono, tuttavia, richiesti per l’esecuzione in via prioritaria dei rimborsi derivanti dall’effettuazione di operazioni con il meccanismo della “scissione dei pagamenti” (c.d. split payment), in virtù di quanto previsto dal D.M. 20 febbraio 2015.
6. Riduzione degli adempimenti amministrativi per alcuni soggetti
L’art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate realizza – per specifiche categorie di soggetti passivi Iva – un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, mediante il quale sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale, facendo venire meno gli obblighi di registrazione di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, apposizione del visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e prestazione della garanzia previsti dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Queste disposizioni si applicano a condizione che:
i soggetti passivi Iva siano di minori dimensioni, abbiano intrapreso un’attività di impresa, arte o professione, ed effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, co. 211 e 212, della Legge n. 244/2007, con le modalità previste dal citato provvedimento direttoriale di cui all’art. 1, co. 4, del D.Lgs. n. 127/2015;
qualora effettuino operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015.
L’art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 127/2015 demanda, inoltre, ad un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’individuazione dei soggetti ammessi al regime di cui al precedente co. 1, tra i quali possono essere compresi anche i contribuenti di non minori dimensioni, che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione: per questi ultimi, il regime di cui al co. 1 si applica per il periodo in cui l’attività è iniziata e per i due successivi.
7. Cessazione degli effetti premiali
L’art. 5 del D.Lgs. n. 127 stabilisce che – ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti artt. 1, co. 6, e 2, co. 6 – in caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, e dei dati dei corrispettivi, ovvero nell’ipotesi di trasmissione di dati incompleti od inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli artt. 3 e 4, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015:
esonero dalla presentazione delle comunicazioni “spesometro”, “black list” e quella relativa ai contratti stipulati con società di leasing, nonché degli acquisti effettuati con autofattura presso operatori economici di San Marino;
dispensa dalla trasmissione degli elenchi riepilogativi Intrastat;
accesso al rimborso Iva in via prioritaria;
riduzione dei termini di accertamento;
esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti, e dagli adempimenti previsti dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 (limitatamente ai contribuenti “minori”).
È, tuttavia, fatta salva l’ipotesi che il contribuente trasmetta correttamente, in via telematica, i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsti dagli artt. 1, co. 4, e 2, co. 4, del D.Lgs. n. 127/2015.
8. Abrogazione di norme
L’art. 7 del D.Lgs. n. 127/2015 ha, conseguentemente, abrogato i co. 429-432 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che contenevano, tra l’altro, le seguenti disposizioni:
le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi;
sono imprese di grande distribuzione commerciale, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti, nonchè le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell’art. 2359 c.c. che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d’affari annuo aggregata superiore a 10 milioni di euro.
9. Fatturazione elettronica nel settore fotovoltaico
Si ricorda, infine, che lo scorso 21 settembre 2015 – ai sensi del D.M. n. 55/2013 – sono state attivate le funzionalità dei portali del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE), dedicate all’emissione delle “Fatture Energy” da parte degli operatori del settore fotovoltaico nei confronti della Pubblica Amministrazione, con riguardo ai seguenti regimi commerciali:
Ritiro Dedicato previsto dalla Delibera dell’AEEGSI n. 280/07;
Certificati Verdi e Tariffa Omnicomprensiva di cui al D.M. 18 dicembre 2008;
Tariffa fissa Omnicomprensiva prevista dal D.M. 5 maggio 2011 e dal D.M. 5 luglio 2012;
Certificati Bianchi da CAR di cui al D.M. 5 settembre 2012.
A partire dalla suddetta data, è necessario completare la proposta di fattura – costituita dal modello di fattura precompilato con i dati anagrafici e fiscali, comunicati dal soggetto responsabile, e gli importi relativi ai corrispettivi valorizzati dal GSE – pubblicata dal GSE sui rispettivi portali, mediante l’inserimento della data e del numero della fattura stessa, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese. Il processo di fatturazione elettronica è, infatti, gestito dal GSE, esclusivamente sulla base dei documenti emessi sui singoli portali, come previsto dalle Convenzioni stipulate. A questo proposito, il GSE – in data 2 luglio 2015, mediante il documento “Applicazione delle modalità di fatturazione elettronica ai meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica. Istruzioni operative relative alle Fatture Energy” – ha precisato che:
le fatture verso la Pubblica Amministrazione (c.d. Fatture PA) devono essere caratterizzate da una numerazione progressiva separata rispetto a quella utilizzata per le fatture cartacee;
il numero attribuito alla fattura deve essere univoco. In caso contrario, il documento sarà scartato dal Sistema di Interscambio, in quanto si tratta di una duplicazione.
A seguito del predetto completamento della proposta di fattura, il soggetto responsabile deve:
confermare la correttezza del numero e della data inseriti in fattura, che non potranno più essere modificati;
autorizzare il GSE ad emettere, per conto dell’operatore, la fattura, secondo il tracciato e le modalità previsti dalla normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione;
confermare che il pagamento, da parte del GSE, avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente compilata.
Conseguentemente, il GSE attiverà i processi per produrre la fattura in formato Xml (c.d. Fattura PA), e provvederà – per conto dell’operatore – a firmarla digitalmente e trasmetterla al Sistema di Interscambio.
Il soggetto responsabile riceverà, poi, una e-mail di notifica, relativa all’esito dell’invio della fattura al Sistema di Interscambio, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel portale di riferimento: in caso di notifica di accettazione, il soggetto responsabile – collegandosi alla sezione di fatturazione di tale portale – potrà accedere al “Fascicolo elettronico”, e scaricare i documenti messi a disposizione dal GSE (il file Xml della notifica di accettazione del Sistema di Interscambio, presente nel menu “Fatturazione – Gestisci fatture”, e il file Xml, in versione p7m, della fattura elettronica).
Per effetto del ricevimento della notifica di accettazione della fattura da parte del Sistema di Interscambio, il GSE avvierà le fasi di pagamento degli importi, secondo la scadenza contrattuale prevista ed indicata nel portale di riferimento contestualmente al salvataggio della proposta di fattura, secondo le tempistiche in vigore.
Il GSE ha altresì precisato che sarà responsabilità dell’operatore effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del Sistema di Interscambio: il soggetto responsabile è, infatti, tenuto a conservare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la documentazione messa a disposizione dal GSE all’interno del “Fascicolo elettronico”.
In caso di notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la cui motivazione sarà riportata nella colonna “Motivo scarto” della sezione di fatturazione del portale di riferimento, la fattura sarà considerata “non emessa”, in quanto è stata respinta dal Sistema di Interscambio stesso. Il GSE, a seguito della rettifica dei dati da parte del soggetto responsabile, pubblicherà una nuova proposta di fattura che l’operatore dovrà ricompilare: il meccanismo di fatturazione elettronica previsto dal GSE non contempla fatture emesse secondo modalità differenti.