L’assegnazione agevolata dei beni ai soci deve tenere in considerazione anche l’aspetto relativo alla tassazione indiretta, evidenziando sin da subito che la disposizione contenuta nella legge di stabilità 2016 non contiene alcuna agevolazione ai fini Iva (trattandosi di un tributo cd. “armonizzato”), mentre prevede interessanti agevolazioni per le altre imposte indirette, e precisamente:
– la riduzione alla metà delle imposte di registro proporzionali, che di conseguenza saranno pari al 4.5% (in luogo del 9%) ovvero all’1% se il socio assegnatario è una persona fisica con i requisiti “prima casa” (in luogo del 2%), mentre le imposte ipotecarie e catastali restano fisse pari a 50 euro ciascuna;
– l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (in luogo della tassazione proporzionale nella misura complessiva pari al 4%), mentre l’imposta di registro resta nella misura fissa di euro 200.
Focalizzando l’attenzione sull’assegnazione di immobili strumentali (diversi da quelli strumentali per destinazione che sono esclusi dall’assegnazione agevolata), il trattamento ai fini delle imposte indirette dipende da alcune variabili:
– la modalità di acquisizione del bene, ed in particolare se l’immobile è stato acquisito con Iva e se tale tributo sia stato oggetto di detrazione, poiché se il bene è stato acquistato senza Iva (ad esempio da un privato), ovvero con Iva non detratta (ipotesi rara per gli immobili strumentali) l’assegnazione è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva (con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale), mentre se l’immobile è stato acquisito con Iva detratta l’assegnazione rientra nel campo di applicazione dell’imposta (imponibile o esente);
– il soggetto che procede all’assegnazione, ed in particolare l’attività svolta dalla società, in quanto se trattasi di società immobiliare l’assegnazione in esenzione da Iva (per opzione) potrebbe far scattare alcune limitazioni alla detrazione dell’Iva (pro-rata) ovvero la restituzione di una parte dell’Iva detratta all’atto dell’acquisto (rettifica della detrazione).
Una fattispecie diffusa riguarda il possesso di un immobile (ufficio, capannone, negozio, ecc.) da parte di una società immobiliare di gestione concesso in locazione o tenuto a disposizione. Si tratta di immobile strumentale per natura iscritto tra le immobilizzazioni nel bilancio della società, ed il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette può avvenire come segue:
– se l’acquisto è avvenuto con Iva detratta, l’assegnazione è esente da Iva, salva l’opzione per l’imponibilità, e imposta di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro cadauna (600 euro complessivi). Pare conveniente non esercitare l’opzione per l’Iva se l’immobile è posseduto da oltre 10 anni, in quanto non opererebbe la rettifica della detrazione, mentre il pro-rata non rileva in quanto trattasi di assegnazione di bene ammortizzabile;
– se l’acquisto è avvenuto senza Iva (ad esempio da soggetto privato), l’assegnazione è fuori campo Iva con conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura del 4,5% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 50 ciascuna. Non si determina alcuna conseguenza in termini pro-rata generale, e nemmeno di rettifica della detrazione in quanto trattasi di immobile acquisito senza Iva.
Dagli spunti descritti risulta evidente che anche ai fini della fiscalità indiretta l’operazione di assegnazione agevolata risulta complessa, e le variabili da tenere in considerazione sono numerose e non sempre agevoli da gestire.