L’art. 1, co. 115, della Legge n. 208/2015 stabilisce che le disposizioni agevolative, contenute nei co. 115-120, sono applicabili a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che siano stato iscritti entro il 31 gennaio 2016, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Con l’effetto che, se la compagine sociale esistente al momento dell’assegnazione o della cessione è variata rispetto a quella risultante al 30 settembre 2015, l’assegnazione o la cessione – a differenza della trasformazione in società semplice, che richiede la medesima compagine sociale – può essere effettuata in modo agevolato soltanto a beneficio dei soci che lo erano alla predetta data. Fermo restando che gli eventuali nuovi soci possono ricevere dei beni, ma non beneficiano dell’applicabilità delle disposizioni agevolative: in altri termini, il legislatore ha inteso evitare che delle norme di favore usufruissero anche soci divenuti tali in tempi recenti rispetto alla data di assegnazione o cessione dei beni. Ad esempio, si consideri la Alfa s.r.l., la cui compagine sociale al 30 settembre 2015 era formata da quattro soci paritari (A, B, C e D, ognuno di essi possessore di una quota di partecipazione del capitale sociale del 25%): al momento dell’assegnazione o della cessione, ovvero non oltre il 30 settembre 2016, risulta che la compagine sociale comprende soltanto 3 dei vecchi soci (A, B e C), mentre il quarto è variato, in quanto nel frattempo D ha ceduto la propria quota di partecipazione ad E. In tale circostanza, le disposizioni agevolative possono essere applicate esclusivamente con riferimento all’assegnazione (o alla cessione) di beni agevolabili effettuata a beneficio dei vecchi soci A, B e C: l’assegnazione (o la cessione) eseguita a favore del nuovo socio E è, invece, soggetta alle ordinarie regole di tassazione, sia in capo alla società che al socio. Si ricorda, inoltre, che – secondo il passato orientamento dell’Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 112/E/1999, Cap. I, Parte I, par. 3), espresso con riguardo alle precedenti discipline agevolative – l’assegnazione deve essere effettuata nel rispetto della c.d. par condicio tra i soci, attribuendo a ciascuno di essi beni per un valore proporzionale alle rispettive quote di partecipazione detenute: la ratio di tale tesi trova fondamento nella considerazione che l’assegnazione, a differenza della cessione, rappresenta un fatto che trova la propria origine nei rapporti esistenti tra la società e i soci, che normalmente si perfeziona attraverso la distribuzione di utili o la restituzione di capitale o riserve di capitale, ovvero in sede di recesso o liquidazione. Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi bene debba essere attribuito in comproprietà ai soci, essendo, invece, possibile attribuire ad uno solo dei soci l’intera proprietà di un bene, e agli altri soci la proprietà di altri beni (agevolabili e non), in modo da rispettare il “peso” delle corrispondenti quote di partecipazione al capitale della società assegnante.
Qualora la compagine sociale non sia variata “nominalmente”, ma soltanto nella consistenza delle rispettive quote di partecipazione, l’assegnazione può essere effettuata a beneficio di tutti i soci, sulla base delle quote di partecipazione che risultano al momento dell’assegnazione (C.M. n. 40/E/2002, par. 1.4.1). Non assume, pertanto, alcuna rilevanza la percentuale di partecipazione detenuta alla data del 30 settembre 2015. Ad esempio, riprendendo il suddetto esempio della Alfa s.r.l., al momento dell’assegnazione potrebbe risultare che i soci sono i medesimi rispetto al 30 settembre 2015, ma sono mutate alcune delle rispettive quote di partecipazione, in quanto il socio A ha ceduto il 10% della propria quota di partecipazione – scendendo, pertanto, al 15% – al socio B, che, quindi, è salito al 35%: l’assegnazione dovrà, dunque, essere effettuata sulla base delle nuove quote di partecipazione di A (15%) e B (35%), nonché di quelle invariate di C (25%) e D (25%). Sul punto, si segnala che, analogamente, anche la verifica dei beni agevolabili dovrà essere effettuata all’atto dell’assegnazione, a prescindere dal momento in cui sono entrati nel patrimonio dell’impresa assegnante (o cedente).
L’assegnazione agevolata spetta anche in alcune specifiche ipotesi, come quella dell’erede subentrato al de cuius (socio al 30 settembre 2015), oppure del nudo proprietario – in quanto titolare della qualità di socio – o della società fiduciaria socio al 30 settembre 2015, a condizione che si dimostri che il rapporto fiduciario è anteriore al 1° ottobre 2015.
La disciplina di favore è, inoltre, riconosciuta anche alla società incorporante o risultante dalla fusione, o alle beneficiarie della scissione, che procedono all’assegnazione di beni agevolabili ai soci della società incorporata, fusa o scissa, purchè questi ultimi fossero soci dell’incorporata, della fusa o della scissa alla data del 30 settembre 2015. È il caso, ad esempio, della Delta s.p.a. che ha incorporato, con effetto dal 1° gennaio 2016, la Beta s.r.l., che si è, pertanto, estinta: l’incorporante può avvalersi delle disposizioni agevolative con riferimento all’assegnazione (o alla cessione) di beni che effettuerà, entro il 30 settembre 2016, non soltanto a coloro che erano propri soci al 30 settembre 2015, ma anche a quelli che lo erano, in pari data, presso l’incorporata Beta s.r.l., estintasi per effetto della fusione.