Il rigo VX4 della dichiarazione Iva, relativa all’anno 2015, è stato modificato, con la ridenominazione del campo 5 in “Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter”, al fine di recepire quanto stabilito dall’art. 8 del D.M. 23 gennaio 2015, in attuazione dell’art. 1, co. 630, della Legge n. 190/2014, secondo cui l’art. 38-bis, co. 10, del D.P.R. n. 633/1972 – che prevede l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile – si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, nel rispetto dei presupposti di cui al successivo art. 30, co. 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. A differenza delle altre categorie di rimborsi prioritari, non è previsto – per effetto dell’art. 1, co. 1, del D.M. 20 febbraio 2015, modificativo dell’art. 8, co. 1, del D.M. 23 gennaio 2015 – il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 2 del D.M. 22 marzo 2007, ampliando così la platea dei rimborsi prioritari da split payment.
L’art. 8, co. 2, del D.M. 23 gennaio 2015 ha, inoltre, stabilito che i predetti rimborsi di cui al precedente co. 1 sono erogati, in via prioritaria, per un ammontare non superiore a quello complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, “effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.
Le operazioni soggette alla disciplina della scissione dei pagamenti attribuiscono, pertanto, il diritto all’erogazione prioritaria esclusivamente nel caso in cui il presupposto del rimborso sia quello dell’aliquota media, e nel limite dell’ammontare dell’Iva applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento: diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario, è dunque possibile che il rimborso da split payment sia prioritario esclusivamente per una sola quota dell’importo, mentre la restante parte rimane soggetta all’esecuzione ordinaria (C.M. n. 15/E/2015, par. 11). In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che, qualora il contribuente – che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti – non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto dell’aliquota media, può comunque accedervi sulla base degli altre condizioni previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, ove sussistenti: al ricorrere di tale ipotesi, tuttavia, il rimborso non è ammesso all’esecuzione prioritaria, in quanto riservata – a norma dell’art. 8, co. 1, del D.M. 23 gennaio 2015 – al solo presupposto dell’aliquota media.
La priorità nell’esecuzione è garantita dall’attribuzione, nelle basi dati dell’Agenzia delle Entrate, di un numero progressivo, nell’ambito della rispettiva graduatoria (annuale o trimestrale), tale da assicurare la precedenza dei suddetti rimborsi rispetto a quelli ordinari: l’istruttoria sulla richiesta di rimborso sarà necessariamente unica per l’intero importo, in quanto ciò è necessario ai fini della verifica della sussistenza del presupposto, mentre la liquidazione del rimborso verrà effettuata con priorità soltanto per la parte corrispondente all’ammontare dell’Iva applicata alle operazioni da split payment, con l’effetto che per la quota restante sarà rispettato il consueto ordine cronologico.
Si segnala, infine, che nel Quadro VS della dichiarazione annuale Iva è stato inserito il campo 12, riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni – applicando il regime della scissione dei pagamenti previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment) – e hanno diritto all’erogazione del rimborso annuale in via prioritaria, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’Iva applicata alle predette operazioni.