Pubblicità del progetto di bilancio 2015

Quali sono le forme di pubblicità del progetto di bilancio d’esercizio 2015 redatto dall’organo di gestione in vista dell’assemblea convocata per l’approvazione dello stesso?

Risposta

Il progetto di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) dell’esercizio 2015 deve essere comunicato, almeno 30 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione, all’organo sindacale e, ove esistente, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 2429, co. 1, c.c.), unitamente alla relazione sulla gestione, salvo il caso in cui ricorra la causa di esonero di cui all’art. 2435-bis, co. 7, c.c.: in altre parole, il progetto di bilancio delle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare deve essere comunicato a tali organi di vigilanza ed auditing entro il 30 marzo 2016, se l’assemblea è stata convocata per il 29 aprile 2016.
La mancata osservanza di tale termine non determina necessariamente un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, salvo il caso in cui ciò abbia comportato l’omesso deposito della relazione del collegio sindacale e, quindi, l’indisponibilità dei soci ad un rilevante strumento di valutazione.
Il progetto di bilancio deve rimanere depositato presso la sede sociale, nei 15 giorni che precedono l’assemblea dei soci, e fino al momento della formale approvazione, unitamente ai seguenti documenti: la relazione sulla gestione, quella dell’organo sindacale e del revisore legale dei conti, nonché le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate ed ad un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo rendiconto annuale delle imprese collegate (art. 2429, co. 3, c.c.).
A questo proposito, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 5 novembre 1993, ha stabilito che il rispetto del termine dei 15 giorni che precedono l’assemblea “va verificato con riferimento alla data in cui effettivamente i soci si sono riuniti ed hanno discusso il bilancio da approvare, perché è quello il momento in cui occorre che essi siano sufficientemente informati e possano esprimere una volontà meditata. Viceversa, è irrilevante che il termine non sarebbe stato adeguato ove si fosse tenuta in prima convocazione un’assemblea che invece non v’è stata, giacché, in tal caso, la lesione del diritto del socio, che avrebbe potuto verificarsi se l’assemblea si fosse svolta, non ha invece avuto alcuna reale occasione di materializzarsi”.
Lo scopo del deposito del bilancio presso la sede legale è sostanzialmente quello di permettere ai soci, con ragionevole anticipo, di raccogliere ed esaminare le informazioni tese alla formulazione di un voto consapevole in assemblea. L’obbligo in parola deve considerarsi correttamente adempiuto anche qualora i relativi documenti risultino in concreto disponibili esclusivamente in orario d’ufficio ed soltanto nei giorni feriali esclusi, dunque, i giorni festivi: in tali orari e giorni, nessun soggetto si deve opporre alla richiesta del socio di consultare il progetto di bilancio, pena l’annullabilità della delibera assembleare di approvazione del bilancio successivamente adottata, per violazione del diritto di informazione del socio (Cass. 17 gennaio 2001, n. 560). Per tale motivo, si ritiene altresì illegittimo il comportamento dell’organo di gestione che subordina la presa visione del socio del progetto di bilancio solo previo appuntamento. Peraltro, la giurisprudenza di merito (Trib. Milano 3 settembre 2003) ha ritenuto che l’obbligo di deposito del progetto di bilancio, presso la sede sociale, deve considerarsi efficacemente assolto nel caso in cui i documenti prescritti dalla legge siano stati preventivamente trasmessi non in forma cartacea, ma tramite posta elettronica e resi disponibili ai soci.
Nelle imprese prive dell’organo sindacale e non soggette alla revisione legale dei conti, è peraltro sufficiente che il progetto di bilancio sia stato approvato dall’organo di gestione e depositato presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione, al fine di soddisfare il termine di cui all’art. 2429, co. 3, c.c., ovvero il 14 aprile 2016, qualora non sussistano i requisiti per invocare il differimento della convocazione dell’assemblea dai 120 ai 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. È il caso, ad esempio, delle s.r.l. non obbligate alla nomina dell’organo sindacale, in quanto non rientrano nei casi di cui all’art. 2477, co. 3, c.c., ovvero non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato né di quello ordinario, e non controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Alla luce di quanto riportato nella presente, rimaniamo a completa disposizione per gli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti che dovessero necessitare.
Cordiali saluti.

Studio Cerato & Associati

Cassola, 14 marzo 2016

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