Alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, come devono essere gestiti i costi di ricerca e pubblicità nel bilancio dell’esercizio 2015?
Risposta
Il combinato disposto degli artt. 6, co. 4, lett. a), e 12, co. 1, del D.Lgs. n. 139/2015, ha stabilito che, a partire dall’esercizio iniziato lo scorso 1° gennaio 2016, i costi di ricerca e pubblicità – a differenza di quelli di sviluppo – non possono più essere capitalizzati: conseguentemente, nel bilancio del periodo amministrativo 2015 si pongono essenzialmente due dubbi operativi, riguardanti il trattamento di tali oneri iscritti nel precedente bilancio e quelli sostenuti nel corso dell’esercizio 2015. Sotto il primo profilo, si dovrebbe ritenere – in attesa degli opportuni chiarimenti dell’Oic, a norma dell’art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 139/2015 – che i costi di ricerca e pubblicità iscritti nell’attivo patrimoniale dell’esercizio 2015 debbano essere eliminati, a partire dal 1° gennaio 2016, mediante imputazione a conto economico – in base all’Oic 29, ma non più nell’area straordinaria come dallo stesso indicato, in quanto eliminata dall’esercizio iniziato il 1° gennaio 2016, bensì nell’area ordinaria (ad esempio, nella voce B)10)c) “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni”) – oppure direttamente in diminuzione degli utili a nuovo (Ias 8), ovvero a patrimonio netto. In altri termini, i costi di ricerca e pubblicità già capitalizzati nel bilancio 2014 vengono ammortizzati anche nel rendiconto dell’esercizio 2015, secondo l’originario piano di ammortamento, mentre il valore residuo, in mancanza dei presupposti per la svalutazione per perdita durevole (Oic 9), verrà eliminato – nei termini sopra indicati, o da quelli diversi che saranno indicati dall’Oic – a partire dal 1° gennaio 2016: l’art. 12 del D.Lgs. n. 139/2015 non contiene, infatti, disposizioni transitorie che consentano di completare l’originario piano di ammortamento del costi di ricerca e pubblicità, a differenza di quanto, invece, previsto per l’ammortamento dell’avviamento e l’applicazione del criterio di valutazione del costo ammortizzato a titoli immobilizzati, crediti e debiti. Sarà altresì necessario fornire un’adeguata informativa nella nota integrativa del bilancio dell’esercizio 2015, al fine di evidenziare l’effetto negativo prodotto dal D.Lgs. n. 139/2015 sul patrimonio netto al 1° gennaio 2016, se significativo, indipendentemente dalla circostanza che si determini una perdita del capitale sociale: si tratta, infatti, di una situazione assimilabile ad eventi che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio – ma che non richiedono una variazione nei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo (Oic 29) – e la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.
Per quanto concerne, invece, i costi di ricerca e pubblicità sostenuti nel corso dell’anno 2015, si dovrebbero imputare direttamente a conto economico, non essendo prospettabile un piano di ammortamento pluriennale per gli stessi, considerato che il 1° gennaio 2016 – ovvero il giorno successivo alla data di riferimento del bilancio 2015 nel quale sarebbero capitalizzati tali oneri – dovrebbero essere eliminati dall’attivo dello stato patrimoniale: rimarranno, invece, ancora capitalizzabili i costi di sviluppo. Sul punto, si ricorda che, ai fini della qualificazione di costo di ricerca o sviluppo, l’Oic 24 precisa che:
• la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto;
• lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenza possedute o acquisite in un piano o progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.
A questo proposito, si segnala, inoltre, che – secondo il principio contabile internazionale Ias 38, par. 57 – la qualificazione di una spesa di ricerca come costo di sviluppo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di alcune condizioni:
• la possibilità tecnica al completamento dell’attività immateriale in modo che essa sia disponibile per l’uso o la vendita;
• l’intenzione di completare l’attività immateriale per l’uso o la vendita;
• la capacità di usare o vendere l’attività immateriale;
• il modo in cui l’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri;
• l’esistenza di un mercato oppure, se utilizzata per fini interni, l’utilità effettiva di tale attività immateriale;
• la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate sia per completare lo sviluppo dell’attività che per il suo utilizzo o vendita;
• la capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività immateriale durante il proprio sviluppo o completamento.
Alla luce di quanto riportato nella presente, rimaniamo a completa disposizione per gli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti che dovessero necessitare.
Cordiali saluti.
Studio Cerato & Associati
Cassola, 30 marzo 2016