In caso di presentazione del modello IVA TR, per il rimborso del credito Iva trimestrale, è sempre necessaria la prestazione della garanzia?
Risposta
L’art. 38-bis, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i rimborsi non eccedenti l’importo di euro 15.000 possono essere erogati liberamente, senza la necessità della prestazione della garanzia o di altri adempimenti. Diversamente, qualora venga superata tale soglia, il rimborso infrannuale è eseguito se, in primo luogo, il relativo modello IVA TR da cui emerge il credito richiesto a rimborso reca il visto di conformità (art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997) o la sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 10, co. 7, del D.L. n. 78/2009), che attesta l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, co. 2, del D.M. n. 164/1999 (C.M. n. 28/E/2014). A questo proposito, la C.M. 32/E/2014 ha confermato che – analogamente a quanto sostenuto in materia di compensazione (R.M. n. 82/E/2014) – i professionisti, in possesso dei relativi requisiti, possono autonomamente apporre il visto di conformità sul proprio modello IVA TR, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi: in tale sede, è stato altresì chiarito che l’apposizione del visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa, è correlata all’utilizzo – e non all’ammontare complessivo – del credito. Conseguentemente, se l’importo del credito Iva in compensazione e quello richiesto a rimborso sono, ad esempio, pari ad euro 10.000 ciascuno, non è necessaria l’apposizione del visto di conformità, sebbene il credito complessivo ecceda, cumulativamente, la soglia di euro 15.000.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
L’art. 38-bis, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce altresì che, nel caso dei rimborsi di importo superiore ad euro 15.000, al modello IVA TR deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) – da rendersi nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva o nel modello Iva TR (rigo TD8), analogamente a quella dei soggetti non operativi di cui all’art. 3, co. 45, della Legge n. 662/1996 (C.M. n. 146/E/1998) – attestante la sussistenza di alcune specifiche condizioni in capo al contribuente:
• il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso, anche nei casi in cui il bilancio non sia ancora stato approvato (C.M. n. 32/E/2014, par. 2.2.2). L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che, per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo al patrimonio netto;
• la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, a causa di cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
• l’attività non è cessata, né si è ridotta, per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
• non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società non quotata per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto o meno nell’ambito dell’eventuale gruppo societario di appartenenza (C.M. n. 35/E/2015, par. 3). Ad esempio, nell’ipotesi di un’istanza di rimborso presentata il 15 aprile 2016, l’anno di riferimento da assumere, ai fini della verifica di tale presupposto, è quello compreso tra il 15 aprile 2015 e il 14 aprile 2016;
• sono stati versati i contributi previdenziali ed assicurativi.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere resa soltanto nell’ambito del modello IVA TR (o della dichiarazione annuale), e non successivamente, salvo il caso della presentazione di una dichiarazione integrativa o correttiva (C.M. n. 35/E/2015, par. 2).
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che – qualora nel modello Iva TR (o nella dichiarazione annuale) sia presente una richiesta di rimborso – la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Obbligo di prestazione della garanzia
Nel caso dei rimborsi infrannuali superiori ad euro 15.000, sussiste il dovere di prestare la garanzia soltanto in mancanza dell’apposizione del visto di conformità – o dell’alternativa sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – e della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, oppure quando il contribuente sia qualificabile come “rischioso”, a norma dell’art. 38-bis, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972. È il caso, ad esempio, del soggetto che esercita un’attività d’impresa da meno di due anni, salvo che si tratti di una start-up innovativa (art. 25 del D.L. n. 179/2012). Ai fini del computo di tale biennio, rispetto alla data di presentazione della richiesta di rimborso, non rileva la data di apertura della partita Iva, bensì quella di effettivo svolgimento dell’attività, che ha inizio con la prima operazione effettuata: ad esempio, nel caso di richiesta di rimborso trimestrale trasmessa l’11 aprile 2016, il contribuente non è obbligato alla prestazione della garanzia se ha effettivamente iniziato l’attività dell’impresa prima del 12 aprile 2014. Alla luce della formulazione letterale dell’art. 38-bis, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, tale disciplina non riguarda i lavoratori autonomi.
L’obbligo della prestazione della garanzia è, inoltre, posto a carico del soggetto passivo che richiede il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività, oppure al quale – nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso – sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica (anche con riferimento a tributi diversi dall’Iva amministrati dall’Agenzia delle Entrate) da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al:
• 10% degli importi dichiarati, se questi non superano euro 150.000;
• 5% degli importi dichiarati, se questi superano euro 150.000, ma non euro 1.500.000;
• 1% degli importi dichiarati, o comunque ad euro 150.000, se gli importi dichiarati superano euro 1.500.000.
Ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15 aprile 2016, non verrà considerato, ai fini di tale fattispecie, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 aprile 2014, rilevando esclusivamente quelli notificati da tale data sino al 14 aprile 2016 – compresi quelli relativi al recupero di crediti inesistenti (artt. 1, co. da 421 a 423, della Legge n. 311/2004, e 27, co. 18, del D.L. n. 185/2008), in ragione della natura giuridica dell’atto di recupero, il quale rientra nel novero degli atti autoritativi impositivi, nella misura in cui reca una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata – a prescindere dagli esiti degli stessi, ad eccezione degli atti annullati in autotutela oppure oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato (C.M. n. 54/E/1999).
Se il contribuente non rientra nei predetti soggetti “a rischio”, è esonerato dalla prestazione della garanzia se presenta il modello IVA TR o la dichiarazione annuale, da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Alla luce di quanto riportato nella presente, rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento che dovesse necessitare.
Cordiali saluti.
Studio Cerato & Associati
Cassola, 13 aprile 2016