La riduzione dell’aliquota dell’Ires, in vigore dal 1° gennaio 2017, è suscettibile di produrre effetti già nel bilancio dell’esercizio 2015?
Risposta
L’art. 1 co. 61 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha modificato l’art. 77, co. 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo – a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta suc¬cessivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 – la diminuzione dell’aliquota Ires dal 27,50% al 24,00%. Tale novità normativa potrebbe comportare degli effetti già sul bilancio dell’esercizio 2015, con riguardo alla determinazione delle imposte anticipate e differite relative ai disallineamenti civilistico-fiscali che non si assorbiranno entro il 31 dicembre 2016, comprese quelle stanziate in esercizi precedenti. Si pensi, ad esempio, alla rateizzazione fiscale – ai sensi dell’art. 86, co. 4, del Tuir – della plusvalenza di euro 125.000 conseguita nel periodo d’imposta 2014, in quote costanti nel quinquennio 2014-2018, con conseguente assoggettamento all’Ires nell’esercizio 2014 per soli euro 25.000: i restanti euro 100.000, da tassare per euro 25.000 in ognuno dei successivi quattro periodo d’imposta, hanno comportato – nel bilancio dell’esercizio 2014 – la rilevazione di imposte differite Ires per euro 27.500 (27,50% * euro 100.000). Ora, in virtù della novità normativa, l’aliquota Ires del 27,50% sarà applicabile solo sulle quote di plusvalenza differite agli esercizi 2015 e 2016 (27,50% * euro 25.000 = euro 6.875 per ognuno dei due periodi d’imposta), mentre la parte differita ai periodi d’imposta 2017 e 2018 sarà tassata sulla base della nuova aliquota Ires del 24,00%, ovvero euro 6.000 (24,00% * euro 25.000) di Ires per ognuno di tali periodi d’imposta, anziché euro 6.875 come originariamente stanziato. Conseguentemente, sarà necessario rideterminare il fondo imposte differite Ires al 31 dicembre 2015 relativo alla plusvalenza – dopo aver scomputato la parte di Ires relativa al periodo d’imposta 2015 (euro 6.875) – riducendolo da euro 20.625 ad euro 18.875:
• quota imponibile nel periodo d’imposta 2016: 1/5 * euro 125.000 * 27,50% = euro 6.875;
• quota imponibile nel periodo d’imposta 2017: 1/5 * euro 125.000 * 24,00% = euro 6.000 (anziché euro 6.875);
• quota imponibile nel periodo d’imposta 2018: 1/5 * euro 125.000 * 24,00% = euro 6.000 (in luogo di euro 6.000).
Considerazioni analoghe possono essere sviluppate con riferimento alle imposte differite da rilevare a partire dall’esercizio 2015, oppure con riguardo alle imposte anticipate stanziate o da rilevare (a causa di perdita fiscali riportabili, eccedenze di interessi passivi indeducibili, Rol, spese di manutenzione e riparazione ordinaria, ecc.) – qualora sussistano i presupposti previsti dal Oic 25 – i cui effetti impositivi si manifesteranno a partire dal 1° gennaio 2017, in virtù del riassorbimento delle differenze temporanee che li hanno generati. Il predetto principio contabile nazionale, al par. 91, stabilisce, infatti, che:
• la valutazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite è effettuata ad ogni data di riferimento del bilancio, applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio;
• la società apporta adeguate rettifiche in caso di variazione dell’aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che modifica l’aliquota è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio.
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