Nel caso di obbligo di prestazione della garanzia, relativa ad un rimborso Iva, quali formalità devono essere osservate?
Risposta
A norma dell’art. 38-bis, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972, la garanzia, ove dovuta, deve essere prestata per una durata di 3 anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero – se inferiore – per il periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento (art. 57 del D.P.R. n. 633/1972): vale anche per crediti Iva, vantati dall’Amministrazione Finanziaria, relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia.
Qualora tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e quella della loro consegna trascorra un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza relativo agli anni in cui si è formato il credito chiesto a rimborso è differito di un periodo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. Per data di consegna si intende quella in cui avviene la presentazione di tutta la documentazione, da parte del contribuente, all’ufficio richiedente: nel caso di spedizione postale, coincide con il giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve la documentazione (C.M. n. 249/E/1997). Nell’ipotesi di ritardo nella consegna di documenti, l’ufficio o l’Agente della Riscossione comunica al soggetto che presta la garanzia o al contribuente l’estensione del termine finale dell’obbligazione della garanzia (C.M. n. 84/E/1998): l’eventuale mancata prestazione della garanzia non è idonea a prolungare illimitatamente il termine di decadenza del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, non rientrando la stessa tra i documenti a cui si riferisce l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. n. 17/E/2011).
La garanzia può essere rappresentata dalla cauzione in titoli di Stato o dallo stesso garantiti, oppure, dalla fideiussione rilasciata da una banca o un’impresa commerciale che, a giudizio dell’Agenzia delle Entrate, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero dalla polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Per le piccole e medie imprese (D.M. 18.4.2005), la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva dei fidi.
Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore ad euro 250.000.000, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione – da parte della capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 c.c. – dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione Finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella controllata o collegata. La società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, è, in ogni caso, la società posta al vertice, ovvero quella nazionale o comunitaria preposta alla redazione del bilancio consolidato (C.M. n. 164/E/1998), sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il predetto limite (C.M. n. 32/E/2014, par. 4.6): il bilancio consolidato tiene conto dei dati di tutte le società, nazionali ed estere, partecipanti al consolidato, siano esse controllate o collegate proporzionalmente ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 127/1991.
La capogruppo europea, in qualità di sub-holding, può comunque prestare la garanzia mediante assunzione dell’obbligazione, qualora “la situazione patrimoniale della società che presta la garanzia assicuri quei requisiti di solidità ed affidabilità richiesti per garantire direttamente i crediti delle società controllate” (R.M. n. 41/E/2011).
Quando è prestata la garanzia, non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa, sulla dichiarazione od istanza dalla quale emerge il credito richiesto a rimborso.
Se, successivamente al rimborso o alla compensazione, viene notificato un avviso di accertamento o rettifica, il contribuente è tenuto a versare, entro 60 giorni, le somme che, in base a tale atto, risultano indebitamente rimborsate o compensate (oltre agli interessi del 2% annuo dalla data del rimborso o della compensazione), salvo che presti la garanzia sino alla data di definitività dell’accertamento.
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