Il lease back nel bilancio d’esercizio

In sede di redazione del bilancio d’esercizio, come deve essere rappresentata l’operazione di “lease back”?

Risposta

Il lease back si configura come un’operazione economica complessa, che risponde all’esigenza del venditore utilizzatore di ottenere immediatamente della liquidità mediante l’alienazione di un suo bene strumentale, che, tuttavia, continua ad utilizzare, garantendosi la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. Dalla vendita del bene alla società di leasing potrebbe emergere una plusvalenza, il cui trattamento contabile è definito dall’art. 2425-bis c.c.: ”le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. La disposizione stabilisce, pertanto, che le plusvalenze derivanti da operazioni di lease back devono essere ripartite in funzione della durata del contratto di locazione: privilegiando l’aspetto sostanziale dell’operazione, la norma si conforma ai principi di redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423-bis c.c., ed in particolare a quello della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dal n. 1) di tale articolo, in base al quale la valutazione delle voci deve essere effettuata “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”. Pertanto, dando rilievo al fatto che il contratto di lease back, dal punto di vista sostanziale, è un’operazione di finanziamento, la plusvalenza realizzata dal cedente deve essere imputata al conto economico in quote costanti in base alla durata del leasing e, quindi, del finanziamento, in ossequio al principio di competenza, mediante l’utilizzo dei risconti passivi.
Per quanto concerne gli altri aspetti contabili, è necessario fare riferimento all’Appendice D del principio contabile nazionale Oic 12, secondo cui il lease back rappresenta una mera operazione unitaria di finanziamento, per cui la vendita del bene si collega alla previsione di una contestuale locazione finanziaria.
Nonostante nel trattamento degli effetti dell’operazione, in particolare per ciò che attiene l’imputazione della plusvalenza, rilevi l’aspetto sostanziale della fattispecie, i principi contabili nazionali raccomandano la contabilizzazione dell’operazione nel suo complesso secondo il c.d. metodo patrimoniale e non con quello finanziario, adottato dai principi contabili internazionali. In altri termini, per i beni oggetto di leasing possono prospettarsi, in materia contabile, due differenti criteri di rilevazione:
metodo patrimoniale: il bene deve essere iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale soltanto quando, alla scadenza del contratto, l’impresa decide di riscattare il bene, divenendone proprietaria. Fino a quel momento si computano in bilancio esclusivamente i canoni di locazione maturati nel corso dell’esercizio;
metodo finanziario: il bene deve essere immediatamente iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale dal momento che il leasing viene equiparato all’acquisto, la contropartita è rappresentata dal debito verso la società di leasing per il costo capitale del cespite, mentre le quote interessi sono imputate al conto economico dell’esercizio di competenza.
Sebbene si riscontrino alcuni orientamenti giurisprudenziali a favore del riconoscimento, come forma di contabilizzazione, del metodo finanziario, anziché di quello patrimoniale, anche per le società che non adottano i principi contabili internazionali (Cass. 26 maggio 2003, n. 8292, e CTP Modena 12 gennaio 2011, n. 5/2/11), dal punto di vista civilistico-contabile l’operazione di lease back rimane ancorata alla rilevazione in bilancio delle risultanze giuridico-formali dei singoli negozi – vendita e successiva locazione finanziaria – limitando la rilevazione di tipo sostanzialistico al trattamento delle plusvalenze.
Nell’impostazione che i principi contabili nazionali danno all’operazione, prevale, quindi, la prudenza, piuttosto che la sostanza economica dell’operazione. Quest’ultima trova comunque rappresentazione nel bilancio d’esercizio, per effetto di quanto previsto dall’art. 2427, co. 1, n. 22), c.c., riguardante l’informativa sui contratti di leasing da fornire nella nota integrativa al bilancio d’esercizio: a questo proposito, l’Appendice D dell’Oic 12 raccomanda di inserire anche la descrizione della “metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente determinatasi e l’effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell’esercizio e sul patrimonio netto”.

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