Provvigioni passive e territorialità Iva

Una società italiana paga delle provvigioni ad un intermediario francese per vendite effettuate sia in ambito comunitario che in Paesi extraUe. Per tali operazioni il committente emette autofattura indicando negli elenchi riepilogativi Intrastat l’importo complessivo. Si chiede di conoscere se per tali fattispecie vada indicato solamente l’ammontare delle provvigioni maturate per le vendite in altri Stati Ue, e se vada emessa autofattura ovvero integrata la fattura emessa dall’intermediario francese.

Risposta

Le provvigioni per intermediazioni su beni mobili riconosciute ad un soggetto passivo d’imposta di altro Stato rientrano nell’ambito dei servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, territorialmente rilevanti nel Paese in cui è stabilito il committente. Nel caso di specie, le provvigioni pagate all’intermediario francese per la vendita di beni da parte della società italiana, nei confronti di clienti sia comunitari che extraUe, sono, pertanto, rilevanti ai fini Iva in Italia. In ordine al trattamento delle stesse, è necessario distinguere in funzione delle operazioni sottostanti che danno diritto alla maturazione della provvigione:
vendite effettuate dalla società italiana nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stati della Ue (cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993): le provvigioni devono essere assoggettate ad Iva ordinaria;
vendite effettuate dalla società italiana nei confronti di soggetti extraUe (esportazioni non imponibili art. 8 del D.P.R. n. 633/1972): le provvigioni fruiscono del regime di non imponibilità di cui all’art. 9, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto rientrano tra i “servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito”.
In merito agli adempimenti che la società italiana – committente del servizio di intermediazione – deve rispettare, si evidenzia che una volta ricevuta la fattura dell’intermediario francese, è necessario:
integrare il documento del soggetto Iva francese, applicando l’imposta nella misura ordinaria per la parte di provvigioni relative a vendite di beni dall’Italia verso altro Stati della Ue (cessioni intracomunitarie non imponibili a norma dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993);
• integrare il documento del soggetto Iva francese in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 9, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972, per la parte di provvigioni maturate in relazione ad operazioni di esportazione dall’Italia verso Paesi extraUe (esportazioni non imponibili di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972).
La procedura di integrazione è prevista dall’art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui – con riferimento ad operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, poste in essere da soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue – l’imposta è applicata dal committente soggetto Iva in Italia, integrando il documento emesso dal prestatore comunitario. Diversamente, laddove il prestatore sia un soggetto passivo d’imposta in un Paese extraUe, il committente italiano deve emettere autofattura applicando lo stesso regime Iva in precedenza indicato.
L’operazione di inversione contabile descritta (integrazione della fattura dell’agente francese) deve essere annotata in maniera differente nei registri Iva, e più precisamente:
• per la quota parte imponibile, l’annotazione riguarda sia il registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 che quello delle fatture emesse di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente neutralità del tributo (con indicazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva tra gli acquisti imponibili e nel quadro VJ, al fine di far confluire l’Iva a debito nel quadro VL);
• per la quota parte non imponibile, l’annotazione deve avvenire solamente nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, quale operazione non imponibile (e con indicazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva tra gli acquisti non imponibili e non anche nel quadro VJ, in quanto non vi è Iva a debito).
Relativamente agli obblighi di compilazione degli elenchi Intrastat servizi, nei quali vanno indicati solamente i servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 scambiati (resi e ricevuti) con soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, l’art. 50, co. 6, del D.L. n. 331/1993, ultimo periodo, prevede che tali elenchi non comprendono “le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario”. Sul punto, al fine di individuare le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente, la C.M. n. 42/E/2010 ha precisato che “il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o quello di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti”. Nel caso di specie, quindi, il corrispettivo riferito alle provvigioni non imponibili ai sensi dell’art. 9, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972, per il quale il committente nazionale ha integrato la fattura del prestatore francese richiamando la predette norma, non deve essere incluso negli elenchi Intrastat servizi, nei quali deve essere tuttavia inserito il corrispettivo riferito alle provvigioni maturate dall’agente francese per le cessioni intracomunitarie, per il quale è stata integrata la fattura dell’agente francese applicando l’Iva nella misura ordinaria.

Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter settimanale – se non lo hai già fatto – per rimanere sempre aggiornato: in caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci.

Condividi la notizia