Nel caso di acquisto di un bene agevolabile, quale procedura deve essere seguita per determinare il “super ammortamento”? Si decade dal beneficio se il bene viene ceduto prima del completamento del “super ammortamento”?
Risposta
La maggiorazione, ai soli fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle quote di ammortamento, del 40% del costo del bene acquistato dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (art. 1, co. 91-94 e 97, della Legge n. 208/2015), in quanto non correlata a valutazioni di bilancio, è fruibile in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, a partire dal periodo d’imposta di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio: rappresenta, pertanto, una variazione in diminuzione da operare esclusivamente in dichiarazione dei redditi (ad esempio, per le società di capitali, nel rigo RF55, codice 50, del modello Unico).
Sotto il profilo operativo, deve, pertanto, ritenersi necessario seguire il seguente procedimento:
• verificare la piena deducibilità delle quote di ammortamento “ordinarie” imputate a conto economico. In caso contrario, ovvero se l’ammortamento iscritto in bilancio eccede il limite massimo fiscale, si deve effettuare, come di consueto, una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, valutando altresì la necessità di rilevare le corrispondenti imposte anticipate, in ossequio al principio contabile nazionale Oic 25;
• esercitare il diritto al “super ammortamento”, mediante un’apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi (rigo RF55, codice 50, del modello Unico, nel caso delle società di capitali).
Esempio: ammortamento civilistico coincidente con quello fiscale
Bene acquistato il 15 ottobre 2015, immediatamente entrato in funzione
Costo di acquisto del cespite agevolabile: euro 10.000
Aliquota di ammortamento civilistica e fiscale: 20% (ridotta alla metà nel primo periodo d’imposta)
Quota di ammortamento imputata a conto economico nel primo esercizio: euro 1.000
Limite massimo di deducibilità fiscale della quota di ammortamento: euro 2.000 (ridotta alla metà nel periodo d’imposta di entrata in funzione)
Quota di ammortamento “aggiuntiva” deducibile nel primo periodo d’imposta: euro 10.000*40%*20%/2 = euro 400
Esempio: ammortamento civilistico inferiore quello fiscale
Bene acquistato il 15 ottobre 2015, immediatamente entrato in funzione
Costo di acquisto del cespite agevolabile: euro 10.000
Aliquota di ammortamento civilistica: 16% (ridotta alla metà nel primo esercizio)
Quota di ammortamento imputata a conto economico nel primo esercizio: euro 800
Aliquota di ammortamento fiscale: 20% (ridotta alla metà nel primo periodo d’imposta)
Limite massimo di deducibilità fiscale della quota di ammortamento: euro 2.000 (ridotta alla metà nel periodo d’imposta di entrata in funzione)
Quota di ammortamento “ordinaria” deducibile nel primo periodo d’imposta: euro 800
Quota di ammortamento “aggiuntiva” deducibile nel primo periodo d’imposta: euro 10.000*40%*20%/2 = euro 400
Esempio: ammortamento civilistico superiore a quello fiscale
Bene acquistato il 15 ottobre 2015, immediatamente entrato in funzione
Costo di acquisto del cespite agevolabile: euro 10.000
Aliquota di ammortamento civilistica: 30% (ridotta alla metà nel primo esercizio)
Quota di ammortamento imputata a conto economico nel primo esercizio: euro 1.500
Aliquota di ammortamento fiscale: 20% (ridotta alla metà nel primo periodo d’imposta)
Limite massimo di deducibilità fiscale della quota di ammortamento: euro 2.000 (ridotta alla metà nel periodo d’imposta di entrata in funzione)
Quota di ammortamento “aggiuntiva” deducibile nel primo periodo d’imposta: euro 10.000*40%*20%/2 = euro 400
Esempio: cessione del bene prima del completamento del “super ammortamento”
Bene acquistato il 15 ottobre 2015, immediatamente entrato in funzione
Costo di acquisto del cespite agevolabile: euro 10.000
Aliquota di ammortamento civilistica e fiscale: 20% (ridotta alla metà nel primo esercizio)
Quota di ammortamento imputata a conto economico nel primo esercizio: euro 1.000
Limite massimo di deducibilità fiscale della quota di ammortamento: euro 2.000 (ridotta alla metà nel periodo d’imposta di entrata in funzione)
Quota di ammortamento “aggiuntiva” deducibile nel primo periodo d’imposta: euro 10.000*40%*20%/2 = euro 400
Cessione del bene il 1° luglio 2019, ad un corrispettivo di euro 3.500.
La C.M. n. 23/E/2016 ha chiarito che:
• nell’esercizio di cessione, la maggiorazione deve essere determinata secondo il criterio pro rata temporis;
• ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza di cessione, il costo del bene deve essere assunto senza considerare la maggiorazione del 40%;
• le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate dal cedente, né dal cessionario (che acquista un bene “non nuovo”);
• il “super ammortamento” già dedotto non formerà oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente, poiché tale effetto non è espressamente previsto dalla normativa.
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