Superammortamento automezzi

Come si coniuga la maggiorazione del 40% con i limiti fiscali di deduzione previsti per gli automezzi?

Risposta

L’art. 1, co. 92, della Legge n. 208/2015 ha stabilito che, per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, la maggiorazione del 40% riguarda anche i limiti massimi del costo di acquisizione rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’art. 164, co. 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 (veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico e da quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta) portandoli a:
euro 25.306,39 (anziché euro 18.075,99) per le autovetture e gli autocaravan. Per quanto concerne, invece, gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, il limite di costo di acquisizione rilevante è stato elevato – con riguardo agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – da euro 25.822,84 ad euro 36.151,98;
euro 5.784,32 (in luogo di euro 4.131,66) per i motocicli;
euro 2.892,16 (invece di euro 2.065,83) per i ciclomotori.
Sono, pertanto, rimaste invariate le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai presenti veicoli – 20% oppure, nel caso di agenti e rappresentati di commercio, 80% – previste dall’art. 164, co. 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986.
Ad esempio, per l’acquisto di un’autovettura ad uso promiscuo, acquistata nel gennaio 2016, ed entrata immediatamente in funzione, del costo di euro 20.000, si deve eseguire il seguente conteggio:
• il bene può usufruire della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione (euro 20.000 x 40% = euro 8.000)
• tuttavia, il costo complessivo teoricamente rilevante ai fini del calcolo dell’ammontare deducibile, pari ad euro 28.000 – comprensivo della predetta maggiorazione – supera il limite maggiorato di euro 25.306,39 previsto dagli artt. 1, co. 92, della Legge n. 208/2015, e 164, co. 1, lett. b), del Tuir.
Considerando un aliquota di ammortamento del 25% (sia civilistica che fiscale), l’ammontare complessivamente deducibile in ciascun periodo d’imposta del periodo di ammortamento fiscale (non considerando la riduzione delle aliquote per il primo anno) è pari a:
• euro 903,80 a titolo di quota ordinaria di ammortamento fiscalmente deducibile (euro 18.075,99 x 25% x 20%);
• euro 361,52 per il “superammortamento” (euro 18.075,99 x 40% x 25% x 20%), da indicare tra le variazioni in diminuzione dell’imponibile fiscale in dichiarazione dei redditi;
per un totale di euro 1.265,32.
Qualora invece il costo dell’autovettura (ad esempio 10.000 euro), maggiorato del 40%, non superi i predetti limiti, si procede come di seguito esemplificato:
• il costo complessivo teoricamente rilevante ai fini del calcolo dell’ammontare deducibile, pari ad euro 14.000 – comprensivo della predetta maggiorazione – non supera il limite maggiorato di euro 25.306,39 previsto dagli artt. 1, co. 92, della Legge n. 208/2015, e 164, co. 1, lett. b), del Tuir. Conseguentemente, l’ammontare complessivamente deducibile in ciascun periodo d’imposta del periodo di ammortamento fiscale è pari a:
• euro 500,00 a titolo di quota ordinaria di ammortamento fiscalmente deducibile (euro 10.000 x 25% x 20%);
• euro 200,00 per il “superammortamento” (euro 10.000 x 40% x 25% x 20%) da indicare tra le variazioni in diminuzione dell’imponibile fiscale in dichiarazione dei redditi;
per un totale di 700,00 euro.

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