Quali sono le conseguenze fiscali derivanti dalla trasformazione agevolata in società semplice? E’ rilevante, ai fini dell’accesso all’agevolazione, l’oggetto sociale indicato nello statuto o quello effettivamente esercitato? Cosa accade alle riserve di utili presenti in bilancio?
Risposta
Salvo auspicate proroghe, entro il prossimo 30 settembre è necessario procedere con la trasformazione in società semplice per fruire delle agevolazioni contenute nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), secondo cui le medesime agevolazioni previste per l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci sono applicabili anche alla trasformazione in società semplice (co. 115, ultimo periodo). La circ. n. 26/E precisa innanzitutto che, in ossequio all’articolo 73, co. 4, del Tuir, per oggetto esclusivo o principale si deve intendere l’attività finalizzata al realizzo degli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. Al fine di evitare che l’agevolazione sia fruita anche da società diverse da quelle di gestione immobiliare, l’Agenzia delle Entrate precisa che laddove la società, a fianco dell’attività di locazione immobiliare, ponga in essere altre attività che si concretizzano in una serie di servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 208/2015. Si tratta. Ad esempio, delle società che gestiscono immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali ecc. in tutti questi casi, precisa l’Agenzia, la prestazioni di servizi complementari può risultare essenziale e determinante, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, tali da qualificare la società non più tra quelle immobiliari di gestione cui è destinata la disciplina agevolativa prevista dalla legge n. 208/2015. In buona sostanza, dal pensiero dell’Agenzia emerge che le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 208/2015 sono limitate alle sole immobiliari che si limitano alla pura gestione dei beni immobili.
Il secondo aspetto riguarda la composizione della compagine sociale, poiché è stabilito che la trasformazione in società semplice è agevolata soltanto se all’atto della trasformazione la società sia partecipata dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2015. Tale richiesta, si legge nella circ. n. 26/E, è dettata dalla circostanza che gli effetti della trasformazione agevolata coinvolgono necessariamente tutti i soci della società e non soltanto alcuni come accade nell’assegnazione o bella cessione agevolata. Risulta del tutto ininfluente la percentuale di partecipazione detenuta dai soci, che può divergere rispetto a quella esistente al 30 settembre 2015, fermo restando che la presenza di un socio all’atto della trasformazione che non era tale al 30 settembre 2015 impedisce l’applicazione delle agevolazioni anche in capi ai soci che erano tali alla predetta data del 30 settembre 2015.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni, si applicano le regole già previste per l’assegnazione e la cessione dei beni ai soci, ed in particolare ai beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. Sono quindi agevolabili gli immobili strumentali per natura (trattasi di immobili classificati in categoria A/10, B, C, D ed E, anche se locati o non utilizzati), di quelli merce (oggetto dell’attività dell’impresa) e di quelli non strumentali (cd. “patrimonio” di cui all’art. 90 del Tuir), nonché dei terreni diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Per tali beni, sulla differenza tra valore normale (che può essere fatto coincidere con il valore catastale) ed il costo fiscale è applicata un’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% per le società non operative), precisando che l’eventuale assenza di base imponibile (valore normale inferiore al costo fiscale) non preclude l’assegnazione agevolata. In merito all’ambito oggettivo, l’Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:
– è possibile beneficiare della disciplina agevolativa anche con riferimento ai casi in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sui beni ( ad esempio della sola nuda proprietà), in quanto anche in tali casi pare soddisfatta la finalità della norma agevolativa che intende favorire la circolazione degli immobili in modo da poter essere immessi nuovamente sul mercato da parte della società successivamente alla trasformazione in società semplice;
– i beni che non possono godere delle agevolazioni (ad esempio i beni immobili strumentali per destinazione) devono essere assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie, configurandosi un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa (artt. 85, co. 2 e 86, co. 1, lett. c), del Tuir, rispettivamente per i beni merce e per quelli strumentali).
Per quanto riguarda gli effetti fiscali nei confronti dei soci, la circ. n. 26/E correttamente ricorda che la trasformazione in società semplice comporta il passaggio da un’attività d’impresa ad un’attività che non produce più reddito d’impresa, con la conseguenza che le riserve di utili maturate prima della trasformazione da parte della società di capitali devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione. Sono ovviamente escluse le riserve formatesi in capo alle società di persone prima della trasformazione in quanto già tassate per trasparenza in capo ai soci nei periodi d’imposta in cui sono maturati gli utili. Ulteriori conseguenze che derivano dalla trasformazione riguardano in primo luogo l’incremento del costo fiscale della partecipazione in capo ai soci per un importo pari alla differenza assoggettata ad imposta sostitutiva in capo alla società, ed in secondo luogo il periodo di possesso dei beni immobili da parte della società semplice che “eredita” il periodo di detenzione da parte della società prima della trasformazione. Tale circostanza assume rilievo ai fini dell’applicazione dei redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. b), del Tuir, che prevede l’imponibilità delle plusvalenza immobiliari solo se il periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione non supera i cinque anni.
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