Base imponibile Iva nelle assegnazioni agevolate

Qual è la base imponibile Iva nel caso di assegnazioni agevolate? E quella dell’imposta proporzionale di registro?

Risposta
Nella circolare n. 37/E del 16 settembre 2016 un ampio spazio è dedicato anche ai chiarimenti in materia di imposte indirette, ed in particolare ai seguenti aspetti:
– determinazione della base imponibile Iva con il criterio del “costo di acquisto”;
– rettifica della detrazione per le assegnazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva;
– utilizzo del valore catastale quale base imponibile ai fini dell’imposta di registro.

Base imponibile Iva

Già con la circolare n. 26/E l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che per la determinazione della base imponibile Iva delle assegnazioni è necessario aver riguardo alle indicazioni contenute nell’articolo 13, comma 2, lett. c), del DPR 633/72, secondo cui si deve fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”, e ciò in ottemperanza alle disposizioni comunitarie (articolo 74 della direttiva 112 del 2006). L’applicazione del criterio in questione implica, come già affermato nella circolare n. 26/E, che la base imponibile Iva non deve ricomprendere il “ricarico” che normalmente si applica nel caso di vendita del bene nel mercato, dovendo invece “attualizzare” il costo di acquisto al momento della cessione.
Sul punto la circolare 37/E precisa quanto segue:
– in assenza di un prezzo di acquisto, come potrebbe accadere ad esempio nell’ipotesi di un fabbricato non acquistato da terzi ma costruito dal soggetto che intende assegnarlo, la base imponibile deve riferirsi al costo di acquisto di beni simili;
– non è mai possibile ricorrere al valore di mercato del bene, pena la violazione dell’articolo 13, comma 2, lett. c), del DPR 633/72, ispirato al principio comunitario che aveva ritenuto non legittimo il ricorso a tale valore (espresso nella sentenza della Corte di Giustizia UE 3 maggio 2013, causa C-142/12).
Infine, la circolare 37/E riprende quanto già affermato nella circolare n. 26/E, vale a dire che il costo di acquisto deve essere aumentato delle spese incrementative sostenute durante il periodo di possesso, semprechè l’imposta sia stata detratta, mentre deve essere diminuito del deprezzamento subito dal bene. In relazione a tale ultimo aspetto, l’Agenzia ritiene che il deprezzamento deve essere calcolato di volta in volta tenendo conto delle variabili rilevanti in base alla tipologia del bene, non essendo possibile individuare un criterio oggettivo applicabile in via generale.
Rettifica della detrazione
L’assegnazione esente di un bene immobile può comportare la necessità di operare la rettifica della detrazione in relazione ai decimi mancanti al compimento del decennio rispetto al momento dell’acquisto, tenendo conto anche dell’imposta detratta in caso di successivo sostenimento di spese incrementative sul bene stesso.
Nella circolare n. 37/E si aggiunge che la medesima rettifica della detrazione si rende necessaria non solo per le assegnazioni esenti ma anche per quelle che avvengono fuori campo Iva, ovviamente limitatamente all’imposta detratta sulle spese incrementative ed a condizione che non siano trascorsi dieci anni rispetto all’ultimazione dei lavori. La stessa circolare precisa poi che l’assegnazione avviene fuori campo Iva quando il bene è stato acquistato “senza Iva”, ossia nei seguenti casi:
– acquisto presso un privato;
– acquisto prima del 1° gennaio 1973 (data di entrata in vigore dell’Iva);
– acquisto senza detrazione integrale dell’imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/72.

Utilizzo del valore catastale ai fini dell’imposta di registro
Con la circolare n. 26/E l’Agenzia aveva precisato che per le assegnazioni e le cessioni agevolate trovano applicazione anche ai fini dell’imposta di registro le medesime regole previste per la determinazione del valore normale ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ciò significa che ai fini dell’imposta di registro si può assumere quale valore imponibile il valore catastale dell’immobile, sul quale applicare l’imposta proporzionale sia pure ridotta alla metà.
Con la circolare n. 37/E l’Agenzia delle Entrate muta in parte il suo pensiero, poiché ritiene che l’utilizzo del valore catastale quale base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro dipenda dalle scelte che la società ha effettuato ai fini delle determinazione dell’imposta sostitutiva. Più in particolare, solo laddove la società utilizzi il valore catastale per la determinazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva, il medesimo valore catastale assume rilievo anche ai fini dell’imposta di registro. Resta in ogni caso ferma la possibilità di utilizzare il criterio del “prezzo valore” laddove vi siano i requisiti (assegnazione o cessione di immobile abitativo a favore di soggetto privato).

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