L’art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016 riformula l’art. 21 del D.L. 78/2010, nel senso di prevedere, a decorrere dal prossimo 1.1.2017, l’introduzione di un nuovo adempimento, ossia la nuova comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini Iva, in sostituzione del vigente spesometro annuale. In altri termini, a partire da tale data, indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e i versamenti Iva (mensile o trimestrale), i soggetti passivi, in luogo della presentazione dello “spesometro annuale”, dovranno trasmettere, sempre in modalità telematica, ma su base trimestrale:
• i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni;
• entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
Spetterà, comunque, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate individuare le modalità di invio della comunicazione in esame, nonché la tipologia dei dati che dovranno essere trasmessi, fermo restando il seguente contenuto minimo:
• dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
• data ed il numero della fattura;
• base imponibile;
• aliquota applicata;
• imposta;
• tipologia dell’operazione.
L’art. 4, co. 3, del D.L. 193/2016 introduce, sempre con decorrenza 1.1.2017, una sanzione amministrativa fissa, da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 25.000, l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura indicati nella comunicazione trimestrale in analisi: non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D. Lgs. 472/97 (art. 11, co. 2 -bis, del D.Lgs. 471/97).
Posto che l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle fatture decorre dall’1.1.2017, anche la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “Spesometro”) dovrebbe venir meno a partire dal periodo d’imposta 2017. Conseguentemente, le operazioni Iva rese e ricevute nel periodo d’imposta 2016 dovranno essere comunicate dal contribuente:
• utilizzando l’apposito “modello polivalente”, approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2.8.2013, n. 94908;
• entro il 10.4.2017 per i soggetti con liquidazione dell’Iva mensile, ovvero non oltre il 20.4.2017 per tutti gli altri soggetti.
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