TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA E ALTRE NOVITA’

In conseguenza dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, il D.L. 193/2016 apporta significative novità anche con riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva. Sul punto, si ricorda che, già nel recente passato:
• l’art. 1, co. 641, della L. 23.12.2014 n. 190 aveva introdotto, a decorrere dalla dichiarazione Iva dell’anno d’imposta 2015, l’obbligo di presentazione della stessa nel mese di febbraio dell’anno successivo;
• l’art. 10, co. 8-bis, del D.L. 192/2014 ha posticipato, poi, al periodo d’imposta 2016, con effetto sugli adempimenti dichiarativi da effettuare nel 2017, l’entrata in vigore del nuovo termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Ed è proprio con riferimento a tale adempimento che interviene l’art. 4, co. 4, lett. c), del D.L. 193/2016, prevedendo che:
• la dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2016 (Modello Iva 2017), deve essere presentata nel mese di febbraio e comunque entro il prossimo 28.2.2017;
• la dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2017 e successivi, potrà essere presentata tra il 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.
ABROGAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI
Infine, l’art. 4, co. 4, lett. a) e lett b), del D.L. 193/2016 abroga, a decorrere dall’1.1.2017:
• la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’art. 7, co. 12, del D.P.R. 605/73, disciplinata dal provvedimento direttoriale Agenzia Entrate 5.8.2011, n. 119563;
i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati, nonché quelli riguardanti le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro stato UE (Modello Intra-2).
Con la successiva lett. d) del citato art. 4, del D.L. 193/2016 è stato eliminato, invece, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a euro 10.000 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (art. 1, co. 1-3, del D.L. 40/2010).
L’abrogazione di quest’ultimo adempimento è efficace dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, con la conseguenza che rimane dovuta la comunicazione delle operazioni “black list” effettuate nel periodo d’imposta 2016, che dovrà essere trasmessa utilizzando il modello di comunicazione polivalente, previsto dal Provvedimento direttoriale del 2.8.2013, n. 94908, entro le scadenze del 10.4.2017 o del 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni Iva del soggetto tenuto all’adempimento (mensile o trimestrale).

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