L’art.6 del D.L.193/2016, convertito in Legge n. 225/2016, ha introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, che comporta significative riduzioni per chi ne fruisce. In particolare, è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 5 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:
• affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi;
• maturate a favore di quest’ultimo, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.
Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.
Entro il 28 febbraio 2017 Equitalia provvederà ad avvisare i debitori, mediante posta ordinaria, dei carichi affidatigli nel 2016 e per i quali non risulti ancora notificata cartella di pagamento entro il 31.12.2016.
Il beneficio consiste, pertanto, nell’esonero dal pagamento di qualsiasi sanzione amministrativa e degli interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73): rimangono dovute le somme a titolo di capitale e quelle per interessi diversi da quelli di mora – come quelli da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/73 – e gli aggi di riscossione previsti dall’art. 17 del DLgs. 112/99.
L’agevolazione spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della Riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10.2016 – 31.12.2016.
Potranno formare oggetto di definizione agevolata tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, purché affidati all’Agente della Riscossione nel corso del predetto orizzonte temporale (1.1.2000 e il 31.12.2016), nonché di tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo ex D.Lgs. 46/99 quali, ad esempio:
• i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura;
• i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;
• i canoni demaniali;
• gli avvisi di accertamento esecutivi;
• gli avvisi di addebito dell’INPS;
• le spese di giustizia.
Sono, invece, esclusi dalla definizione agevolata, a norma dell’art. 6, co. 10, del D.L. 193/2016:
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (ad esempio, i dazi all’importazione);
• l’Iva riscossa all’importazione;
• i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
• le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l’Unione Europea;
• le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Qualora la riscossione sia stata affidata ad Equitalia, è, tuttavia, possibile beneficiare della sanatoria limitatamente agli interessi, mentre rimangono dovute le sanzioni.
Il versamento degli importi può essere effettuato in un’unica soluzione, ovvero in massimo 5 rate, tramite domiciliazione bancaria, bollettini postali o presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
Le prime tre rate, pari al 70% delle somme dovute, dovranno essere versate nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, le restanti due rate pari al 30%, nei mesi di aprile e settembre 2018. Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:
• entro il 31.03.2017;
• utilizzando la modulistica all’uopo predisposta (mod. DA1, che sarà disponibile sul sito Internet dell’Agente della Riscossione).
Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. Conseguentemente, a seguito della presentazione della domanda di definizione – che sospende i termini di prescrizione o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa – all’Agente della Riscossione sarà preclusa la possibilità di:
• avviare nuove azioni esecutive;
• iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
• proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempre che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.
Successivamente alla presentazione della domanda, l’Agente della Riscossione, entro il 31.05.2017, comunica al contribuente:
• l’entità complessiva delle somme da versare;
• l’entità delle singole rate;
• il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Resta, naturalmente, inteso che, ove la definizione non si perfezioni, vale a dire nel caso in cui contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma dovuta (in un’unica soluzione o di tutte le rate, in caso di pagamento rateizzato):
• verranno meno i relativi benefici;
• saranno dovuti per intero sanzioni e interessi;
• il carico residuo (detratto quanto già pagato) non potrà formare oggetto di dilazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73.
Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter settimanale – se non lo hai già fatto – per rimanere sempre aggiornato: in caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci.