ACCONTO IVA: SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

In vista dell’adempimento di fine anno riguardante il versamento dell’acconto Iva, ne riepiloghiamo le linee essenziali, a partire dall’analisi dei soggetti coinvolti.

L’obbligo di versamento dell’acconto Iva ricade in capo a tutti i soggetti passivi d’imposta ai fini Iva, obbligati alla liquidazione periodica del tributo. In altri termini, l’assolvimento dell’adempimento riguarda i contribuenti che effettuano le liquidazioni e i versamenti dell’imposta:
mensili (art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);
trimestrali per natura (art. 74, co. 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente. È il caso, ad esempio, degli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell’apposito albo, degli esercenti impianti di distribuzione del carburante per uso di autotrazione e degli enti ed imprese che prestano servizi al pubblico “con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l’addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese”;
trimestrali per opzione (art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Vi sono, tuttavia, alcune ipotesi di esonero dall’obbligo di versamento dell’acconto – oltre a quella dei contribuenti che devono versare un acconto inferiore ad euro 103,29 – riguardanti:
• i soggetti che, nel corso dell’anno 2016, hanno iniziato l’attività – poiché possono optare per il metodo più favorevole, ovvero quello storico – oppure l’hanno cessata e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione relativa al mese di dicembre (per i contribuenti mensili), o all’ultimo trimestre (per i contribuenti trimestrali), in quanto non hanno registrato nessuna operazione dopo l’inizio di tale mese o trimestre;
• i contribuenti in regime agricolo di esonero di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972;
• i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ai sensi dell’art. 74, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972. Per questa categoria di contribuenti (esercenti attività di intrattenimento) l’esonero si presume per il fatto che: l’art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n. 544 prevede l’esonero dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi, di liquidazione periodica dell’IVA e di dichiarazione annuale, quindi, non si prevede alcun versamento d’imposta a saldo; inoltre l’art. 17 del DLgs. 26 febbraio 1999, n. 60 prevede che l’IVA si applichi sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e sia riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima (art. 6 del D.P.R. n. 544/1999); si consideri infine l’imposta sugli intrattenimenti non è previsto alcun versamento di acconto d’imposta.
• le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398;
• i contribuenti che applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
• i contribuenti minimi di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che possono utilizzare detto regime fino al compimento del quinquennio, o al più tardi al compimento del loro trentacinquesimo anno di età;
• i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva;
• i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della P.A. con il sistema di “split payment” o della “scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, applicabile fino al 31 dicembre 2017 (come da decisione Consiglio Ue 14.7.2015 n. 1401). L’art. 17-ter del DPR 633/72 dispone sostanzialmente che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, per i quali questi non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di “reverse charge”), l’Iva addebitata dal fornitore nelle corrispondenti fatture deve essere versata dall’ente cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché dal cedente o prestatore del bene o del servizio.
• i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2015, hanno evidenziato un credito Iva;
• i contribuenti trimestrali per natura, se dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2015 risultava un credito Iva;
• i contribuenti trimestrali per opzione, qualora la dichiarazione relativa all’anno 2015 esponga un credito Iva;
• i soggetti che prevedono di chiudere l’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) dell’anno 2016, oppure la dichiarazione annuale relativa al 2016, con un’eccedenza detraibile d’imposta.
Resta, naturalmente, inteso che sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA, anche:
• i soggetti che nel 2015 hanno adottato il regime dei minimi (o che hanno aderito al nuovo regime forfettario) e che, nel 2016, sono “passati” al regime ordinario (per obbligo o per opzione) con effettuazione delle liquidazioni periodiche. Questi soggetti, non avendo una base di riferimento per il 2015, non sono, infatti, tenuti al versamento dell’acconto IVA 2016;
• Contribuenti che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2016 (se contribuenti mensili) ovvero entro il 30 settembre 2016 (se contribuenti trimestrali);
• Gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre 2016 (se contribuenti trimestrali), ovvero entro il 30 novembre 2016 (se contribuenti mensili), a condizione che non esercitino altre attività soggette all’Iva.

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