L’art. 4, co. 7, del DL 193/2016, convertito con L. 1.12.2016, n. 225 ha modificato l’art. 50-bis del DL 30.8.1993 n. 331, nel senso di stabilire che, a decorrere dall’1.4.2017, l’utilizzo del deposito IVA può avvenire senza limitazioni di tipo oggettivo – con riguardo alla tipologia di beni introdotti in deposito – o soggettivo, in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti dal deposito. Conseguentemente, con decorrenza 1.4.2017, tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza pagamento dell’imposta introducendo i beni in un deposito Iva, a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, altro Paese UE o Paese extra-UE) e dalla tipologia di beni oggetto dell’operazione.
Attualmente questa possibilità è limitata alle cessioni effettuate verso soggetti passivi di altri Paesi UE, nonché alle cessioni di beni elencati nella tabella A- bis (si tratta dei beni normalmente trattati nelle borse merci) nei confronti di soggetti italiani o extracomunitari.
Un’altra novità attiene ai soggetti che possono provvedere all’estrazione dei beni dal deposito IVA: il novellato art. 50-bis, co. 6, del D.L. 331/1993, in vigore dall’ 1.4.2017, dispone che l’estrazione dei beni dal deposito può essere effettuata soltanto da soggetti passivi IVA, identificati in Italia direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, ovvero ivi stabiliti per il tramite di una stabile organizzazione, non essendo più richiesta, come attualmente previsto, l’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno, nonché la dimostrazione di un’effettiva operatività e la regolarità dei versamenti IVA.
L’ultima modifica apportata alla disciplina dei depositi IVA concerne le modalità di applicazione dell’imposta dovuta per il prelievo dei beni dai depositi prevedendo, a decorrere dall’1.4.2017, delle limitazioni per l’estrazione dei beni che non siano di provenienza intra Ue. In particolare, è stabilito che, se ad essere estratto dal deposito IVA è un bene precedentemente introdotto:
• in esecuzione di un acquisto intracomunitario, l’imposta continuerà ad essere assolta dal soggetto proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione secondo la procedura di “reverse charge” di cui all’art. 17, co. 2, D.P.R. n. 633/1972;
• in esecuzione di un acquisto interno, l’imposta sarà dovuta dal soggetto che procede all’estrazione e dovrà essere versata, in nome e per conto di tale soggetto, dal gestore del deposito IVA (che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa), entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione, senza possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
• in esecuzione di un acquisto Extra-Ue (ed immesso in libera pratica nel territorio comunitario), l’imposta dovrà essere assolta con il meccanismo del “reverse charge”, previa prestazione di idonea garanzia in favore dell’Amministrazione Finanziaria, i cui contenuti saranno definiti da un apposito Decreto del Ministro dell’Economia. Sino all’adozione di tale provvedimento, l’imposta dovuta in sede di estrazione sarà versata dal gestore del deposito IVA, in nome e per conto del debitore, con Mod. F24 e senza possibilità di compensazione, analogamente a quanto previsto per l’estrazione di beni di provenienza nazionale.
È altresì prevista, sempre a decorrere dal prossimo 1.4.2017, una particolare procedura nel caso in cui l’estrazione sia compiuta da un esportatore abituale, il quale potrà effettuare l’acquisto avvalendosi del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, co. 1, lett. c), del DPR 633/72. Conseguentemente, gli esportatori abituali potranno evitare il versamento dell’imposta ricorrendo all’agevolazione del “plafond”, trasmettendo telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta, secondo le consuete modalità previste per l’acquisto da fornitori nazionali.
Sono pure disciplinati, sempre nell’ambito del novellato art. 50-bis, co. 6, del D.L. 331/1993, i profili sanzionatori connessi all’obbligo di versamento dell’imposta in capo al gestore del deposito, prevedendo che, in caso di violazione, al pagamento della sanzione del 30% sia tenuto solidalmente anche il gestore del deposito. La responsabilità solidale viene meno se l’estrazione è effettuata, senza pagamento dell’Iva, dall’esportatore abituale che ha presentato la dichiarazione d’intento in mancanza dei presupposti. In questa ipotesi, è prospettata l’applicazione della sanzione dal 100 al 200% dell’imposta nei confronti soltanto del soggetto che procede all’estrazione, il quale deve corrispondere anche l’imposta.
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