L’art. 1, co. 550, della Legge 232/2016 ha modificato significativamente la disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica di cui all’art. 1 del D.L. 201/2011, riducendo notevolmente la misura dell’agevolazione: è, infatti, disposto che – a dispetto del coefficiente applicabile con riguardo al periodo d’imposta 2016 (4,75%) – nel 2017 la deduzione Ace scende, in via transitoria, al 2,3% per, poi, attestarsi, dal 2018, al 2,7%. La base di calcolo a cui assoggettare tale percentuale è costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, anche per gli imprenditori persone fisiche, le s.n.c. e le s.a.s. in contabilità ordinaria, in virtù di quanto previsto dal nuovo co. 7 dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011: per questi contribuenti Irpef, a partire dal periodo d’imposta 2016, rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello risultante al 31 dicembre 2010 (art. 1, co. 552, della Legge 232/2016).
È stato, inoltre, inserito il co. 6-bis dell’art. 1 del DL 201/2011, al fine di disporre che – per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione – la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto sino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Le novità riguardanti i co. 6-bis e 7 dell’art. 1 del D.L. 201/2011 sono applicabili – in deroga all’art. 3 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – già a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (art. 1, co. 551, della Legge 232/2016).
La determinazione dell’acconto Ires, relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, deve essere effettuata considerando come imposta dell’esercizio precedente quella che sarebbe emersa applicando le disposizioni contenute nell’art. 1, co. 550, della Legge 232/2016.
L’art. 1, co. 549, lett. a), della Legge 232/2016 ha altresì integrato l’art. 84, co. 3, del D.P.R. 917/1986, riguardante la disapplicazione del precedente co. 1, in materia di utilizzo delle perdite pregresse, nel caso di trasferimento o acquisizione da terzi, anche a titolo temporaneo, della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite, e modifica – nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento, o dell’acquisizione, o nei due successivi o anteriori – dell’attività principale esercitata nell’anno in cui le perdite sono state realizzate. In particolare, è stato disposto che la limitazione si applica anche alle eccedenze Ace (art. 1, co. 4, del D.L. 201/2011) e a quelle di interessi passivi deducibili riportabili (art. 96, co. 4, del Tuir). Un’analoga estensione è stata operata in ambito di fusioni e scissioni di società (artt. 172, co. 7, e 173, co. 10, del Tuir) – a norma dell’art. 1, co. 547, lett. c), d) ed e), della Legge 232/2016 – nonché con riguardo all’individuazione della quota non imponibile delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da un concordato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle Imprese (art. 88, co. 4-ter, del Tuir).
Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter settimanale – se non lo hai già fatto – per rimanere sempre aggiornato: in caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci.