L’art. 1, co. 556-562, Legge 232/2016 ha disposto che i soggetti indicati nell’articolo 73, co. 1, lett. a) e b), DPR 917/1986, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono – anche in deroga all’art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia – rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2015.
Tale facoltà deve ritenersi riconosciuta anche alle s.n.c., alle s.a.s. e agli imprenditori individuali (CM 13/E/2014, par. 2): qualora tali soggetti siano in contabilità semplificata, è necessario, ai fini della validità della rivalutazione, che venga redatto un apposito prospetto dal quale risultino i prezzi di costo ed i maggiori valori iscritti. Questi contribuenti possono effettuare la rivalutazione esclusivamente per i beni, acquisiti entro il 31.12.2015, che risultano dal registro dei beni ammortizzabili – qualora istituito – oppure da quello degli acquisti tenuto ai fini Iva: in assenza di un bilancio formale, è possibile provare la qualifica dei beni diversi da quelli merce, qualità
necessaria per beneficiare della rivalutazione, sulla base di situazioni di fatto, ovvero desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni (CM 11/E/2009).
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui sopra (bilancio 2016 nel caso dei contribuenti aventi il periodo amministrativo coincidente con l’anno solare), per il quale il termine di approvazione scade successivamente all’1.1.2017, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2019) mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del:
– 16% per i beni ammortizzabili
– 12% per quelli non ammortizzabili.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Le predette imposte sostitutive devono essere versate in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del DLgs 241/1997.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (2020), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
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