L’art. 5, DL 193/2016 ha sostituito il co. 8 dell’art. 2, DPR 322/1998, introducendo la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, IRAP e dei sostituti d’imposta per correggere errori o omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, entro il termine previsto per l’accertamento (art. 43, DPR 600/1973), salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, DLgs. 472/1997. È stato, pertanto, eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine fissato per l’accertamento).
Con il nuovo co. 8 bis dell’art. 2, DPR 322/1998, è stato, invece, stabilito che se la dichiarazione integrativa a favore è presentata entro il termine per la trasmissione di quella dell’anno successivo, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, secondo le regole ordinarie. Diversamente, invece, se la dichiarazione integrativa è presentata oltre tale termine, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della stessa, previa indicazione dello stesso nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentato il modello integrativo.
È stato altresì stabilito che la disciplina in esame si applica anche ai casi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale, ma non operano le suddette limitazioni alla compensazione prescritte in caso di dichiarazione integrativa trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva.
L’art. 5, DL 193/2016 ha, inoltre, modificato l’art. 8, DPR 322/1998 aggiungendo i nuovi commi 6-bis e 6-ter. In particolare, è prevista dal co. 6-bis la possibilità di integrare la dichiarazione IVA, entro i termini di decadenza dal potere di accertamento (art. 57, DPR 633/1972), per correggere errori o omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ovvero che abbiano comportato l’indicazione di un maggior o minor imponibile o, comunque, un maggior o minor debito d’imposta o un maggior o minor credito.
Il nuovo co. 6-ter dell’art. 8, DPR 322/1998 regolamenta, invece, l’utilizzo dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa IVA a favore del contribuente (derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile), stabilendo che se è presentata entro il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA dell’anno successivo, il credito che ne emerge può essere, alternativamente, portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso. Diversamente, se l’integrativa a favore del contribuente è presentata oltre il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA dell’anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per ”eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”, ovvero richiesto a rimborso, al sussistere, per l’anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 34, co. 9, DPR 633/1972 (art. 8, co. 6-quinquies, DPR 322/1998).
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