Bilancio 2016, novità per i principi di redazione

Iniziamo oggi la pubblicazione di una serie di interventi sulle principali novità civilistiche in tema di bilancio di esercizio.
L’art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 ha introdotto diverse novità normative applicabili dal bilancio dell’esercizio iniziato dal 1° gennaio 2016, riguardanti principalmente:
1. i principi di redazione
2. il bilancio in forma ordinaria (stato patrimoniale, conti d’ordine, conto economico e nota integrativa)
3. il bilancio abbreviato e quello per la micro-imprese
4. i criteri di valutazione
5. il rendiconto finanziario, la relazione sulla gestione e quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L’art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, ha, poi, disciplinato gli effetti fiscali delle suddette novità civilistiche, disponendo l’applicazione del c.d. principio di derivazione rafforzata.
PRINCIPI DI REDAZIONE – Novità
L’art 6, co. 1, del D.Lgs. n. 139/2015 ha sostituito il co. 3 dell’art. 2357-ter c.c., stabilendo che “L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”: in altri termini, come desumibile dal nuovo co. 7 dell’art. 2424-bis c.c., le azioni proprie acquistate non possono più essere contabilizzate nell’attivo patrimoniale.
L’art. 6, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2015 ha integrato l’art. 2423 c.c., inserendo il co. 3-bis, secondo cui “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
L’art. 2423-bis, co. 1, n. 1-bis), c.c. – così come novellato dall’art. 6, co. 3, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2015 – stabilisce che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. Tale principio non opera, tuttavia, nel caso della locazione finanziaria, ovvero il contratto con cui la società di leasing mette a disposizione dell’utilizzatore un bene, per un determinato periodo e con riconoscimento del diritto di riscatto, a fronte di un corrispettivo periodico (canone). L’applicazione del metodo patrimoniale di contabilizzazione attribuisce, pertanto, rilevanza alla forma giuridica del contratto: il costo del bene concesso in leasing rimane iscritto nello stato patrimoniale delle società di locazione finanziaria, in virtù del titolo di proprietà, che effettua altresì il processo di ammortamento, ed imputa a conto economico i canoni di leasing di competenza. Conseguentemente, nel bilancio dell’utilizzatore sono iscritti, a conto economico, i canoni maturati nell’esercizio, sino alla scadenza del contratto: il bene in leasing potrà, quindi, essere iscritto nell’attivo patrimoniale dell’utilizzatore soltanto dopo l’esercizio del diritto di riscatto, per un importo pari al costo dallo stesso sostenuto.
Diversamente, il metodo finanziario – previsto dai principi contabili internazionali – privilegia il “principio della prevalenza della sostanza sulla forma”, ovvero considera il leasing come una normale operazione di acquisto con finanziamento: il bene viene, quindi, iscritto nello stato patrimoniale dell’utilizzatore, ad un costo storico pari a quello originario di acquisto (con contropartita il debito, in linea capitale, verso la società di locazione finanziaria), ed ammortizzato in funzione della propria vita utile. Con l’effetto che la società di leasing iscrive nell’attivo dello stato patrimoniale il credito verso l’utilizzatore, ed imputa a conto economico i soli oneri finanziari impliciti nei canoni di leasing maturati.

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