Le principali novità normative riguardano i criteri di valutazione delle seguenti voci:
1. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Non sono più iscrivibili nell’attivo patrimoniale – a partire dal bilancio dell’esercizio iniziato lo scorso 1° gennaio 2016 (art. 12, co. 1, del Decreto) – i costi di ricerca e pubblicità. Rimangono, pertanto, capitalizzabili nella voce B.I.2), con il consenso dell’organo sindacale, se nominato, i soli costi di sviluppo aventi utilità pluriennale, ammortizzabili secondo la loro vita utile: qualora quest’ultima, in casi eccezionali, non sia stimabile in modo attendibile, i costi di sviluppo sono ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni. Nella nota integrativa, deve essere fornita la relativa informativa, riportando l’ammontare dei costi di sviluppo capitalizzati, la variazione dell’esercizio, gli ammortamenti di competenza e quelli dei precedenti periodi amministrativi, nonché le eventuali svalutazioni, il motivo della loro iscrizione nell’attivo patrimoniale e i criteri di ammortamento adottati (art. 2427, co. 1, nn. 2), 3) e 3-bis), c.c.). In tale sede, è pure necessario tenere conto dei costi di sviluppo capitalizzati e non ancora ammortizzati, in quanto per l’importo corrispondente non possono essere distribuiti dividendi (art. 2426, co. 1, n. 5), c.c.): in altri termini, in occasione della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 22-septies), c.c.), occorre considerare che – sino a quando non è completato l’ammortamento dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo – possono essere distribuiti dividendi soltanto se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare di tali oneri non ammortizzati.
I costi di ricerca e pubblicità di competenza dell’esercizio 2016 devono, pertanto, essere imputati a conto economico, nella voce B)7) “Costi per servizi” (Oic 12, par. 64), con descrizione specifica nella nota integrativa, qualora si tratti di oneri di entità od incidenza eccezionale (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.). Diversamente, per l’importo residuale dei costi di ricerca e pubblicità capitalizzati in passato, così come risultante alla chiusura del precedente periodo amministrativo, è necessario – se non sono riqualificabili come “costi di impianto, ampliamento o sviluppo” (Oic 24, par. 95 e 96) – procedere allo stralcio degli stessi dall’attivo patrimoniale, senza transitare a conto economico, con effetto diretto sul patrimonio netto di apertura dell’esercizio, a rettifica decrementativa degli utili a nuovo, oppure della voce di patrimonio netto ritenuta maggiormente appropriata (Oic 29, par. 17). Tale circostanza deve essere evidenziata nella nota integrativa, ed incide sull’informativa da fornire ai sensi dell’art. 2427, co. 1, nn. 4), 7) e 7-bis), c.c., riguardante l’indicazione delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci di patrimonio netto, la composizione delle voce “Altre riserve” e la specificazione, in appositi prospetti, della origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
2. Avviamento
L’art. 6, co. 8, lett. e), del D.Lgs. n. 139/2015 ha stabilito che l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa, è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento (art. 2426, co. 1, n. 6), c.c.).
3. Strumenti finanziari derivati
L’art. 6, co. 8, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il n. 11-bis) dell’art. 2426, co. 1, c.c., secondo cui gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni di quest’ultimo sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. Questa riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura: si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.
Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
L’art. 6, co. 8, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2016 ha, inoltre, integrato l’art. 2426 c.c., aggiungendo, dopo il co. 1, le seguenti disposizioni:
• per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea;
• ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 2426, co. 1, n. 11-bis), c.c., sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Il fair value è determinato con riferimento al:
a) valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo. Qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo. Tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
Il fair value non è determinato se l’applicazione dei criteri indicati al co. 4 non fornisce un risultato attendibile.
4. Partecipazioni in imprese controllate e collegate
L’art. 6, co. 8, lett. c), del D.Lgs. n. 139/2015 ha stabilito che, in sede di prima iscrizione delle partecipazioni di controllo o collegamento con il metodo del patrimonio netto, il valore corrispondente del patrimonio netto – da confrontare con il costo d’acquisto, per individuare l’eventuale eccedenza di quest’ultimo, iscrivibile nell’attivo patrimoniale, con indicazione delle ragioni nella nota integrativa (art. 2426, co. 1, n. 4), c.c.) – può essere individuato con riferimento alla data di acquisizione, in alternativa all’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata.
5. Costo ammortizzato di passività, titoli di debito e crediti
L’art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 139/2016 ha modificato, in primo luogo, il n. 1) dell’art. 2426, co. 1, c.c., stabilendo che le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile.
È stato, inoltre, sostituito il n. 8) dell’art. 2426, co. 1, c.c., disponendo che i crediti e i debiti sono rilevanti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato – applicabile anche al disaggio e all’aggio su prestiti (art. 2426, co. 1, n. 7), c.c.) – tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore presumibile di realizzo: è, pertanto, necessario attualizzare i debiti e crediti che, al momento della loro rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi, oppure lo sono in base ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato.
I principali aspetti operativi sono delineati nei relativi principi contabili nazionali di riferimento (OIC 15, OIC 19 e OIC 20), secondo cui il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti e crediti possono non essere applicati qualora i loro effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c., purchè in nota integrativa siano indicate le politiche contabili adottate.Si segnala altresì che – a norma dell’art. 2435-bis, co. 7-bis, c.c., così come introdotto dall’art. 6, co. 12, lett. f), del D.Lgs. n. 139/2015 – la società che redige il bilancio in forma abbreviata, in deroga al criterio del costo ammortizzato, ha la facoltà di iscrivere:
• i titoli al costo di acquisto;
• i crediti al valore presumibile di realizzo;
• i debiti al valore nominale.
6. Attività e passività in valuta estera
L’art. 6, co. 8, lett. h), del D.Lgs. n. 139/2016 ha modificato il n. 8-bis) dell’art. 2426, co. 1, c.c., stabilendo che le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio: i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
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