Le esportazioni a cura del cessionario non residente si verificano quando il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario non residente senza curare la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio della Comunità economica europea, bensì consegnando i beni al cessionario. Per potersi parlare di cessione all’esportazione non imponibile Iva, il cessionario non residente deve procedere all’esportazione dei beni entro 90 giorni dalla consegna. Si tratta di quelle operazioni in cui l’acquirente non residente provvede direttamente o tramite terzi a ritirare la merce presso il fornitore, ovvero si fa consegnare la merce in un luogo diverso e provvede al trasporto fuori dal territorio comunitario entro 90 giorni.
Ulteriore condizione richiesta per potersi parlare di esportazione, in questa fattispecie, è che i beni oggetto di cessione siano esportati nello stato originario, senza alcuna manipolazione o lavorazione. Decorsi inutilmente i 90 giorni senza che la merce sia stata trasportata fuori dal territorio della Comunità (a tal fine il cedente residente deve acquisire copia della fattura emessa con il visto della dogana di uscita) vi è la possibilità, entro i successivi 30 giorni, di regolarizzare l’operazione, mediante versamento dell’Iva originariamente non addebitata. L’art. 7, co. 1 del D.Lgs. 471/1997 prevede, al riguardo, che, trascorsi gli ulteriori 30 giorni, il cedente sia passibile di sanzione dal 50 al 100% dell’Iva non versata.
Si noti che la cessione da parte di un soggetto residente ad un cessionario residente nella comunità europea con consegna nel territorio dello Stato e successiva cessione del soggetto comunitario ad un residente extraUe, il quale provvede egli stesso al trasporto fuori dal territorio comunitario non può farsi rientrare nell’art. 8, lett. b), del DPR 633/72. In tal caso, infatti, si realizzano due distinte cessioni, la prima delle quali (dal residente in Italia al residente nella comunità) deve essere assoggettata ad Iva nel territorio dello Stato. (C.M. 13/E/1994).
Relativamente al termine perentorio di 90 giorni previsto dalla normativa nazionale, e sull’applicazione della sanzione del 50% del tributo in assenza di regolarizzazione entro i successivi 30 giorni allo spirare dei 90 giorni, è intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza 19 dicembre 2013, causa C-562/12, con cui è stato precisato che in linea di principio è consentito agli Stati membri di stabilire per le esportazioni un termine ragionevole per verificare se un bene sia effettivamente uscito dall’Unione, ma nel contempo deve essere concessa la possibilità al soggetto passivo di dimostrare, al fine di beneficiare della non imponibilità (ovvero del rimborso dell’imposta versata), che la condizione è stata soddisfatta dopo lo scadere del termine, fornendo la prova che la merce ha lasciato il territorio comunitario. Tale orientamento è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la R.M. 10.11.2014, n. 98/E, con cui è stato precisato che:
• il regime di non imponibilità si deve applicare sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine di 30 giorni previsto per la regolarizzazione, sia quando il bene esca successivamente al predetto termine di 90 giorni ferma restando la necessità di ottenere la relativa prova;
• il soggetto passivo ha diritto di ottenere il rimborso dell’imposta nel frattempo versata, procedendo all’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art. 26, co. 2, del D.P.R. n. 633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione. In alternativa, è possibile attivare il rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine biennale dal versamento o dalla data in cui si è verificato il presupposto;
• se la merce è stata esportata oltre i 90 giorni, ma entro i 30 giorni successivi sia abbia la relativa prova, il contribuente può esimersi dal versamento dell’imposta senza applicazione di alcuna sanzione.
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