L’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 ha integrato il co. 1 dell’art. 83 del D.P.R. n. 917/1986, inserendo il riferimento alle società, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle norme del codice civile: per tali soggetti, analogamente a quelli che adottano i principi contabili internazionali, valgono – anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della medesima sezione del Tuir, salve quelle che afferiscono alle valutazioni o pongono limitazioni alla deducibilità – i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili (c.d. principio di derivazione rafforzata).
Sono state, inoltre, modificate le regole di determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica, contenute nell’art. 96, co. 2 del Tuir, rilevante ai fini delle deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati eccedenti gli interessi attivi e i proventi della medesima natura. In particolare, è stato stabilito che il ROL deve essere computato sulla base della differenza tra il valore e il costo della produzione del conto economico (lettere A) e B) dello schema di cui all’art. 2425 c.c.), con esclusione delle seguenti componenti, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio: quote di ammortamento dei beni immateriali e materiali (voci B)10)a) e B)10)b) del conto economico civilistico); canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali; componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami d’azienda.
L’art. 13-bis, co. 3, del D.L. n. 244/2016 ha, inoltre, integrato il co. 1 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, stabilendo che la base imponibile Irap è determinata considerando, in primo luogo, la differenza tra il valore e i costi della produzione (voci A) e B) del conto economico di cui all’art. 2425 c.c.), con esclusione delle seguenti voci, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio: costi per il personale (voce B)9); svalutazione delle immobilizzazioni (voce B)10)c); svalutazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide (voce B)10)d); accantonamenti per rischi (voce B)12); altri accantonamenti (voce B)13); componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami della stessa.
L’art. 13-bis, co. 4, del D.L. n. 244/2016 ha altresì precisato che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) del conto economico, redatto a norma dell’art. 2425 c.c., deve essere inteso come relativo ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami della medesima.
A norma dell’art. 13-bis, co. 1, del D.L. n. 244/2016, per i soggetti di cui all’art. 83, co. 1-bis, del D.P.R. n. 917/1986 – società diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio d’esercizio in conformità alle disposizioni del codice civile – il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap (art. 2, co. 2, del D.P.R. n. 322/1998), relativa ai componenti reddituali e patrimoniali del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è differito di 15 giorni, al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e delle norme di coordinamento contenute nell’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016.
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