COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L’art. 4, co. 2, del DL 193/2016 ha introdotto l’art. 21-bis del DL 78/2010, stabilendo, a decorrere dall’1.1.2017, il nuovo obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 1-bis, del DPR 23.3.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4, del DPR 633/1972: l’adempimento deve essere assolto anche nel caso di eccedenza a credito.
La comunicazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9, senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell’IVA (mensili o trimestrali): qualora, entro il termine di presentazione, siano trasmesse più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

TRIMESTRE SCADENZA COMUNICAZIONE
I trimestre (1.1 – 31.3) entro il 31.5
II trimestre (1.4 – 30.6) entro il 16.9
III trimestre (1.7 – 30.9) entro il 30.11
IV trimestre (1.10 – 31.12) entro il 28.2 dell’anno successivo

Sono tenuti all’adempimento in esame tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile, ovvero trimestrale in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione. Diversamente, l’adempimento in parola non interessa i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ovvero dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno aderito al regime forfetario, oppure i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, co. 6, del DPR 633/1972), fintanto che permangano le prescritte condizioni di esonero.
Per espressa disposizione normativa, la comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche è unica, anche per coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separate.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 58793/2017 ha approvato e pubblicato la versione definitiva del modello della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, fornendo altresì le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione dello stesso. Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica ed è formato dai seguenti documenti:
un frontespizio, nel quale devono essere indicati i dati identificativi essenziali del soggetto passivo (nonché i dati del dichiarante, qualora diverso da quest’ultimo). Il campo “Codice fiscale società dichiarante” deve essere compilato nell’ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente, indicando, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. È il caso, ad esempio, della società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, co. 3, del DPR 633/1972, o la società che indica il codice carica 9 in qualità di beneficiaria della scissione oppure incorporante della fusione, ovvero il soggetto che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

un modulo comprendente il solo quadro VP, composto dai righi da VP1 a VP14 nei quali il soggetto passivo IVA deve indicare i dati attraverso i quali è possibile determinare l’IVA da versare o quella a credito per il periodo interessato. In particolare, deve riportare il periodo di riferimento (rigo VP1), il totale delle operazioni attive (rigo VP2) e passive (rigo VP3) al netto dell’IVA, l’imposta sul valore aggiunto esigibile (rigo VP4), detratta (rigo VP5), dovuta o a credito (rigo VP6), il debito del periodo precedente non superiore ad euro 25,82 (rigo VP7), il credito del periodo precedente (rigo VP8) e quello dell’anno precedente (rigo VP9), gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali (rigo VP12), l’acconto dovuto (VP13), l’IVA da versare o a credito (VP14).

Nel rigo VP2, deve essere indicato l’ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell’IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del DPR 633/1972 (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19 dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione).
In questo rigo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, co. 6-bis, del DPR 633/1972. Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario.

Nel rigo VP3, deve essere esposto l’ammontare complessivo degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell’IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/1972, ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. Devono, inoltre, essere compresi gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile, nonché quelli intracomunitari non imponibili di cui all’art. 42, co. 1, del DL 331/1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, co. 2, della Legge 18.2.1997, n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, co. 2, del DL 331/1993 (triangolare comunitaria con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).
I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell’imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

Nel rigo VP9, deve essere rappresentato l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel rigo deve essere indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti, per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata, a seguito di autorizzazione dell’Ufficio, in sede di liquidazione periodica (DPR 10.11.1997, n. 443, e CM 28.5.1998, n. 134/E). Il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 del DPR 633/1972 per il periodo di riferimento (rigo VP1).
Contribuenti mensili e con liquidazioni trimestrali
I soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile dell’imposta sono tenuti a presentare un modulo per ciascun mese, mentre quelli trimestrali un unico modulo per ciascun trimestre. La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA potrà essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero da un suo intermediario abilitato (art. 3, co. 2-bis e co. 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322): in tale ultima ipotesi, sarà cura dell’intermediario rilasciare al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del DPR 14.10.1999, n. 542, devono presentare la comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata). Tuttavia, il versamento dell’IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.
Tali righi, ad eccezione del VP12, invece devono essere compilati dai subfornitori che effettuino liquidazioni trimestrali di cui all’art. 7 del DPR 542/1999, e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’art. 74, co. 5, del DPR 633/1972. In particolare, questi ultimi soggetti devono indicare al rigo VP11 i crediti speciali d’imposta eventualmente utilizzati per ridurre l’importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, deve essere indicato l’eventuale importo da versare entro il termine del 16.2.

I contribuenti di cui all’art. 74, co 4, del DPR 633/1972 devono versare l’IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16.2). Conseguentemente, i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi sia dell’art. 7 del DPR 542/1999 che dell’art. 74, co. 4, del DPR 633/1972 devono compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

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