La controllante e le controllate che, per il periodo dell’anno cui si riferisce la comunicazione, hanno aderito alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 73 del DPR 633/1972, devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni, indicando nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, nella sezione “Dati generali” del frontespizio, la partita IVA della controllante, ed esponendo gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento rispettivamente nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14. Deve, invece, essere omessa la compilazione dei righi VP7, VP8, VP9 e VP13.
Tali modalità di compilazione restano valide per il periodo in cui l’ente o la società dichiarante partecipa alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo: per i periodi successivi all’uscita dalla predetta procedura di liquidazione, la comunicazione deve, invece, essere compilata analogamente ai contribuenti ordinari.
Inoltre, il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)” non va compilato nel caso in cui l’ente o la società non abbia partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero periodo oggetto della comunicazione: ad esempio, in caso di società con liquidazioni trimestrali che fuoriesce dalla liquidazione IVA di gruppo nel mese di maggio, la comunicazione relativa al secondo trimestre deve riportare nel campo “Ultimo mese” del frontespizio il valore “03” e non va compilato il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”. Nelle comunicazioni successive non va compilato il campo “Ultimo mese”.
L’ente o società commerciale controllante deve presentare, oltre alla propria comunicazione, anche una comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”. In tale comunicazione, contenente i dati della liquidazione periodica dell’IVA per l’intero gruppo, non devono essere compilati i righi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12, e neppure le caselle “Subforniture” e “Eventi eccezionali” nel rigo VP1. In tale ipotesi, l’ente o la società controllante deve indicare:
• nel rigo VP4, l’ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell’IVA di gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dai soggetti con liquidazioni trimestrali (rigo VP14, colonna 1);
• nel rigo VP5, l’importo totale dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell’IVA di gruppo (rigo VP14, colonna 2).
Nella particolare eventualità di enti o società controllati usciti dal gruppo dopo la data del 27.12 (termine finale stabilito per il versamento dall’acconto IVA), ad esempio a seguito di incorporazione di una società controllata da parte di società esterna al gruppo, nella comunicazione relativa all’ultima liquidazione dell’anno che l’ente o società controllante deve presentare per il gruppo, il rigo VP13 deve essere compilato al netto della quota dell’acconto dalla stessa dovuto per la società controllata uscita dal gruppo e nel campo “Ultimo mese” nella sezione “Dati generali” del frontespizio deve essere indicato il codice 99.
Per quanto concerne la comunicazione relativa al 4° trimestre, la controllante non deve comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o società con liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/1999, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.