La nota integrativa al bilancio d’esercizio 2016 deve riportare alcune rilevanti informazioni di natura finanziaria, afferenti i seguenti aspetti.
Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni
L’art. 2427, co. 1, n. 6), c.c. prevede l’obbligo di fornire, in nota integrativa, distintamente per ciascuna voce dei crediti e dei debiti:
• l’ammontare di durata residua superiore a 5 anni, precisando la quota parte con scadenza successiva al quinquennio;
• l’importo dei debiti assistiti da garanzie reali (ipoteca) gravanti sui beni sociali indicando, peraltro, per ciascun debito, la garanzia rilasciata dalla società;
• la ripartizione secondo aree geografiche, al fine di garantire l’esigenza di trasparenza rispetto al rischio al quale è esposta la società nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche.
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
L’art. 2427, co. 1, n. 9), c.c. impone ai redattori del bilancio di indicate, nella nota integrativa, l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione delle natura delle garanzie reali prestate: gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati. A ciò si aggiunga che il successivo n. 22-ter) stabilisce l’obbligo di esporre la natura e l’obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con l’indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario e reddituale, a condizione che i rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico della società. A titolo meramente esemplificativo:
• intese di ripartizione dei rischi e benefici derivanti da operazioni di factoring pro solvendo;
• contratti di leasing operativo;
• accordi combinati di vendita e riacquisto. Sul punto, si segnala, tuttavia, che l’informativa riguardante le operazioni con obbligo, in capo all’acquirente, di retrocessione a termine era già prevista dall’art. 2427, co. 1, n. 6-ter), c.c.;
• disposizioni in merito al deposito di merci, oppure di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro dei relativi beni;
• intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;
• beni impegnati;
• eventuali servizi esternalizzati (c.d. outsourcing).
L’art. 2427, co. 1, n. 22-ter), c.c. rappresenta, quindi, un’integrazione all’informativa di cui al precedente n. 9), ed in particolare agli impegni i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale. La differenza è costituita esclusivamente dal fatto che il n. 22-ter) non richiede l’indicazione dei soli rischi derivanti dagli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ma anche dei corrispondenti benefici.
Oneri finanziari capitalizzati
L’art. 2427, co. 1, n. 8), c.c. impone agli amministratori di indicare, in nota integrativa, distintamente per ogni voce, l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale evidenziando, al riguardo, l’esistenza dei presupposti a fronte dei quali è consentita la capitalizzazione degli interessi passivi.
Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari
L’art. 2427, co. 1, n. 12), c.c prescrive la suddivisione, nella nota integrativa, degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce C)17) del conto economico, tra i quali si annoverano gli interessi dei prestiti obbligazionari, gli interessi dei debiti verso le banche, nonché altri interessi ed oneri finanziari.
Strumenti finanziari emessi dalla società
L’art. 2427, co. 1, n. 19), c.c. stabilisce che, nella nota integrativa, devono essere indicati i dati relativi agli strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi dalla società: in particolare, viene disposto che devono essere indicati il numero degli stessi, le caratteristiche del titolo, i diritti patrimoniali e partecipativi che tali strumenti attribuiscono al possessore, nonché le principali caratteristiche delle operazioni ad essi “sottostanti”. È necessario riportare – oltre ai predetti dati obbligatori – anche le generalità dei soggetti destinatari dello strumento finanziario emesso: deve essere riportato, nello specifico, se l’emissione è effettuata a favore dei soci o di terzi, e se i titoli sono o meno destinati alla circolazione. È altresì richiesta l’indicazione delle modalità di trasferimento dei titoli stessi, nonché l’entità degli apporti effettuati a fronte di tale emissione.
Finanziamenti dei soci
L’ art. 2427, co. 1, n. 19-bis), c.c. dispone che, nella nota integrativa, devono essere indicate tutte le informazioni riconducibili ai finanziamenti dei soci effettuati a favore della società, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori: sono finanziamenti postergati quelli effettuati dai soci per i quali sia stato espressamente previsto che il rimborso debba avvenire solo dopo avere soddisfatto gli altri creditori sociali (non soci).
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
L’ art. 2427, co. 1, n. 20), c.c. stabilisce che, in presenza di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, nella nota integrativa devono essere riportate le informazioni previste dall’art. 2447-septies c.c., e in particolare:
• il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi;
• i criteri adottati per la ripartizione dei costi e dei ricavi;
• il regime della responsabilità per le obbligazioni assunte nel compimento dell’affare.
Nella nota integrativa devono essere riportare, con riferimento ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare, le informazioni previste dall’art. 2447-decies co. 8 c.c., relative alla destinazione dei proventi di tali finanziamenti e dei relativi vincoli, ma non solo: ulteriori notizie raccomandate sono l’importo delle disponibilità liquide e dei titoli “vincolati” al rimborso del finanziamento, nonché l’indicazione della natura e del valore dei beni strumentali della società destinati alla realizzazione dell’affare.
Operazioni con retrocessione a termine
L’art. 2427, co. 1, n. 6-ter), c.c. impone di indicare, per ciascuna voce, “l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine”: atteso che le informazioni richieste dalla predetta disposizione non sono sufficienti ai fini di una completa informativa, è necessaria l’indicazione di ulteriori informazioni quali, ad esempio, il trattamento contabile dell’operazione, ed ulteriori notizie in merito alla natura del bene oggetto della vendita (acquisto) con obbligo di retrocessione, ed ai principali termini contrattuali (prezzo di vendita o acquisto, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti).
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