L’art. 3, co. 1, lett. a), del D.L. 50/2017 ha modificato l’art. 1, co. 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo che per l’utilizzo in compensazione orizzontale – ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, per importi superiori ad euro 5.000 annui, il contribuente ha l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997, relativamente alla singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. È stato, pertanto, soppresso, con riguardo alle ritenute alla fonte, il riferimento all’art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ridotto ad euro 5.000 il limite del credito al di sopra del quale, ai fini dell’utilizzo in compensazione orizzontale, è richiesta l’apposizione del visto di conformità.
Rimane, naturalmente, confermata l’alternativa della sottoscrizione della dichiarazione – oltre che dai soggetti di cui all’art. 1, co. 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – da parte dell’organo incaricato della revisione legale dei conti (art. 2409-bis c.c.), attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, co. 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
L’art. 3, co. 1, lett. b), del D.L. 50/2017 ha, inoltre, integrato il suddetto co. 574 dell’art. 1 della Legge 147/2013, aggiungendo un ulteriore ed ultimo periodo, diretto a disciplinare il caso di utilizzo dei suddetti crediti in violazione dell’apposizione del visto di conformità, o dell’alternativa della sottoscrizione della dichiarazione a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero emergenti da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati: l’Agenzia delle Entrate procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle predette modalità e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni, con l’atto di cui all’art. 1, co. 421, della Legge 311/2004, per il cui pagamento non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (art. 3, co. 4, del D.L. 50/2017).
La medesima modifica normativa è stata operata ai fini IVA – dall’art. 3, co. 2, lett. a), n. 2), del D.L. 50/2017 – integrando nei medesimi termini l’art. 10, co. 1, lett. a), n. 7), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78: quest’ultima disposizione è stata altresì aggiornata, analogamente all’art. 1, co. 574, della Legge 147/2013, riducendo da euro 15.000 ad euro 5.000 il limite al di sopra del quale l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA richiede l’apposizione del visto di conformità. In particolare, la novellata disposizione stabilisce che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti riguardanti l’IVA per importi superiori ad euro 5.000 annui (e non più euro 15.000) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del suddetto visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito: in alternativa, è possibile ricorrere alla sottoscrizione della dichiarazione nei medesimi termini illustrati con riferimento alle imposte sui redditi.
La stessa riduzione di limite, da euro 15.000 ad euro 5.000, ha interessato – ad opera dell’art. 3, co. 2, lett. b), del D.L. 50/2017 – anche il n. 7-bis) dell’art. 10, co. 1, lett. a), del D.L. 78/2009, applicabile alle start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, per le quali la soglia prevista dal suddetto n. 7) dell’art. 10, co. 1, lett. a), del D.L. 78/2009 è elevata da euro 5.000 (e non più euro 15.000), appunto, ad euro 50.000, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 25, co. 8, del D.L. 179/2012.
L’art. 3, co. 3, del D.L. 50/2017 ha, inoltre, modificato l’art. 37, co. 49-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel senso di stabilire che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione orizzontale prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 “del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate”.
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