Con la circolare n. 37/E/2016, l’Agenzia delle Entrate illustra il trattamento fiscale delle plusvalenze o delle minusvalenze che derivano dall’assegnazione dei beni, distinguendo in funzione della loro natura di beni-merce o di immobilizzazioni.
Se l’assegnazione ha per oggetto un bene immobile iscritto tra le immobilizzazioni l’eventuale differenza positiva tra valore utilizzato per l’assegnazione e valore netto contabile costituisce una plusvalenza da iscrivere nel conto economico nella voce A-5 del conto economico tra gli altri ricavi e proventi della gestione caratteristica. In merito al trattamento fiscale della plusvalenza in questione, l’Agenzia precisa che:
– non assume rilevanza fiscale, in quanto l’assolvimento dell’imposta sostitutiva “chiude” il debito della società nei confronti del Fisco sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’Irap (aspetto già confermato nella precedente circolare n. 26/E);
– non assume rilevanza fiscale per il suo intero ammontare, e non solo quindi per la parte assoggettata ad imposta sostitutiva in capo alla società, ma anche laddove la società stessa abbia utilizzato un valore di assegnazione superiore al valore netto contabile;
– è necessario operare una variazione in diminuzione nel modello Unico per l’intera plusvalenza iscritta nel conto economico, e la stessa confluirà ai fini civilistici nell’utile di esercizio e conseguentemente tra le riserve patrimoniali;
– l’eventuale successiva distribuzione della riserva che si è formata con la plusvalenza in questione costituisce dividendo tassabile in capo ai soci con le regole ordinarie;
– assume rilevanza ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 96 del Tuir, e delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 108, comma 2, del Tuir, che prendono come base di calcolo rispettivamente il “risultato operativo lordo” (Rol) ed il “volume dei ricavi dell’attività caratteristica”.
Per quanto riguarda l’assegnazione di beni-merce che diano origine a componenti positivi di reddito (assegnati ad un valore superiore a quello contabile), le conseguenze che ne derivano sono le medesime già illustrate per i beni iscritti tra le immobilizzazioni (irrilevanza Ires ed Irap, rilevanza in capo ai soci del dividendo generato dal ricavo da assegnazione confluito tra le riserve di patrimonio netto, e rilevanza anche ai fini della deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96 e della deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 108, comma 2, del Tuir.
Uno degli aspetti che non era stato chiarito dalla circolare n. 26/E riguardava il trattamento fiscale dell’eventuale minsuvalenza derivante dall’assegnazione dei beni, ricordando che in tal caso l’imposta sostituiva è pari a zero ma tale circostanza non impedisce di procedere con l’assegnazione (in tal senso si è espressa la circolare b. 26/E). Nella circolare n. 37/E l’Agenzia conferma in primo luogo che la minusvalenza derivante dall’assegnazione di beni iscritti tra le immobilizzazioni non è deducibile dal reddito d’impresa (e ciò in coerenza con quanto previsto dall’articolo 101 del Tuir), ma assume rilievo ai fini Irap (principio della “presa diretta” in base ai valori di bilancio), e riduce il Rol rilevante per la determinazione degli interessi passivi deducibili di cui all’articolo 96 del Tuir.
Per quanto riguarda i beni-merce, laddove l’assegnazione degli stessi ai soci comportino l’iscrizione di un differenziale negativo lo stesso è deducibile dal reddito d’impresa, semprechè il valore utilizzato per l’assegnazione corrisponda al valore effettivo del bene. In altre parole, l’Agenzia conferma che il componente negativo derivante dall’assegnazione di beni-merce sia rilevante anche ai fini del reddito d’impresa, ma per evitare possibili abusi richiede che tale “costo” sia effettivo e determinato per effetto di un valore effettivo del bene inferiore al suo valore netto contabile. Resta confermato poi che il differenziale negativo in questione assume rilievo ai fini Irap nonché per quanto riguarda il calcolo del Rol per la deduzione degli interessi passivi di cui all’articolo 96 del Tuir.
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