Ace e finanziamenti infragruppo

Il decreto 3 agosto 2017 individua, tra le altre cose, il comportamento da tenere ai fini del calcolo dell’agevolazione Ace derivante dall’impatto delle nuove regole contabili. Tra le tante questioni affrontate, vi sono anche quelle relative agli effetti dell’incremento patrimoniale derivante dai finanziamenti infragruppo infruttiferi o erogati a tasso diverso da quello di mercato.
In base alle nuove regole contabili previste per i crediti, debiti e titoli, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato può in alcuni casi determinare l’incremento del patrimonio netto da parte della società controllata che riceve un finanziamento da parte della controllante ad un tasso diverso rispetto a quello di mercato. Può quindi trattarsi di finanziamenti infruttiferi, ovvero erogati ad un tasso di interesse sensibilmente diverso da quello di mercato. E’ bene ricordare che tale criterio di valutazione non è obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (e tantomeno per le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter codice civile), mentre per quelle che redigono il bilancio ordinario il documento OIC 15 prevede che lo stesso possa non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti (condizione di fatto sempre presente per le poste con scadenza inferiore ai 12 mesi). In ogni caso, laddove vi sia l’obbligo di applicazione lo stesso opera per i nuovi crediti, debiti e titoli, sorti a partire dal 1° gennaio 2016 e non anche per quelli già in essere alla predetta data.
I principi contabili stabiliscono che se il finanziamento è erogato dalla società controllante a favore della controllata, la differenza tra valore nominale del debito e valore effettivo dello stesso derivante dall’applicazione del costo ammortizzato deve essere iscritto nel patrimonio netto della società che lo riceve. Tale comportamento si giustifica con la circostanza che l’obiettivo sottostante al finanziamento è il rafforzamento patrimoniale della società controllata.
Ai fini Ace, l’articolo 5, comma 5, del decreto 3 agosto 2017 stabilisce che l’incremento di patrimonio netto in questione non assuma alcuna rilevanza nel calcolo dell’agevolazione Ace, poiché, come si legge nella relazione il legislatore ha dato rilievo alla ricostruzione giuridico-formale dell’operazione tenendo conto che trattandosi di un debito lo stesso dovrà essere restituito. Resta fermo che in caso di successiva eventuale rinuncia da parte del socio del credito, lo stesso si trasformerà in un incremento patrimoniale rilevante ai fini del calcolo dell’Ace.

Esempio
La società controllante Alfa spa eroga un finanziamento alla controllata Beta srl del valore nominale di euro 100.000, tasso di interesse 2%, interessi posticipati alla fine di ciascun periodo d’imposta, durata 5 anni. Il tasso di interesse di mercato è pari al 4%. Semplificando, si ipotizza che il valor attuale dei flussi finanziari sia pari ad euro 91.000, con conseguente valore iniziale del credito pari ad euro 91.000. La società controllata rileva il finanziamento ricevuto come segue:

DARE Disponibilità liquide 100.000
AVERE Debiti verso soci per finanziamenti 91.000
AVERE Patrimonio netto 9.000

L’incremento patrimoniale pari d euro 9.000 non assume rilevanza per il calcolo dell’Asce in capo alla società Beta.

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