Super ammortamento fino al 30 giugno 2018

La Legge di stabilità 2017 ha esteso l’operatività del “super ammortamento” agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017, ovvero entro il maggior termine del 30.6.2018 a condizione che, entro la predetta data del 31.12.2017:
• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
A differenza della precedente versione dell’agevolazione dei “super ammortamenti”, sono stati espressamente esclusi dall’agevolazione, per l’anno 2017, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, ovvero i veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale. Si tratta, quindi, dei seguenti:
• veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità al 20%);
• veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità all’80%);
• veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).
Conseguentemente, con riferimento agli investimenti in mezzi di trasporto effettuati dall’1.1.2017, possono beneficiare della maggiorazione del 40% soltanto i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico di cui all’art. 164, co. 1, lett. a), del TUIR, ivi compresi gli autocarri per i quali è prevista la deducibilità integrale, purché inerenti all’attività d’impresa (R.M. 244/E/2002).
In relazione agli investimenti effettuati entro il 30.6.2018, la verifica della sussistenza delle due condizioni richiamate (accettazione dell’ordine e pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2017) risulta essere relativamente semplice per i beni acquisiti in proprietà, mentre per i beni acquisiti tramite leasing, per quelli realizzati mediante contratto di appalto o in economia, tale individuazione risulta essere, invece, meno immediata.

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
Beni acquisiti in proprietà
Il momento dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31.12.2017 sono momenti temporali agevolmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (es. copia dell’ordine, corrispondenza, e mail, bonifici, ecc.).
Beni acquisiti in locazione finanziaria
L’estensione temporale del “super ammortamento” al 30.6.2018 può essere ammessa a condizione che, entro la data del 31.12.2017:
• è sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e;
• è avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
La maggiorazione del 40% spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31.12.2017 ed entro il 30.6.2018 (C.M. 4/E/2017).
Beni realizzati mediante contratto di appalto
L’estensione temporale del “super ammortamento” al 30.6.2018 può essere ammessa a condizione che, entro la data del 31.12.2017:
• il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti e;
• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.
In tale ipotesi, il la maggiorazione del 40% spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente) si sia verificato oltre il 31.12.2017 ed entro il 30.6.2018.

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