La pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 conferma in buona sostanza le modifiche alla disciplina della fattura elettronica già presenti nelle bozze che circolavano nei giorni scorsi. Le disposizioni del decreto che si occupano della fattura elettronica sono gli articoli da 10 a 15, contenute nel capitolo delle semplificazioni fiscali. Più in particolare quale norma “transitoria” (articolo 10), per il primo semestre 2019 (quindi per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180% di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97), a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sdi) entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione (ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un’operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019 la fattura elettronica deve quindi essere trasmessa al Sdi entro il 16 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio). Inoltre, è stabilita una riduzione dell’80% della predetta sanzione a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione periodica successiva.
I successivi articoli, al contrario, introducono modifiche a regime della disciplina della fatturazione, ed in particolare:
- l’articolo 11 del D.L. n. 119/2018 (con decorrenza dal 1° luglio 2019), in conseguenza dei nuovi termini di emissione della fattura, inserisce la nuova lett. g-bis) dell’articolo 21 del DPR n. 633/72 secondo cui nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione, ovvero pagamento a seconda della fattispecie) se diversa dalla data di emissione del documento;
- lo stesso articolo 11, infatti, stabilisce che (sempre a partire dal 1° luglio 2019) la fattura può essere emessa entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/72;
- l’articolo 12 del D.L. n. 119/2018 interviene in relazione ai termini di registrazione delle fatture emesse (di cui all’articolo 23 del DPR n. 633/72), stabilendo che “il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. Il nuovo termine “lungo” è una naturale conseguenza dell’altrettanto termine lungo concesso per l’emissione della fattura (ad esempio una fattura datata 31 luglio 2019, potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d’imposta nella liquidazione del mese di luglio);
- l’articolo 13 inserisce una “semplificazione” per la registrazione degli acquisti, modificando l’articolo 25 del DPR n. 633/72 che nella nuova versione non prevede più l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). Anche tale modifica è la naturale conseguenza dell’avvento della fattura elettronica, posto che il “protocollo” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi;
- l’articolo 14 introduce un’importante modifica in relazione ai termini per l’esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura. Tuttavia, modificando l’articolo 1 del DPR n. 100/1998, si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, il cui documento è pervenuto l’anno successivo;
- l’articolo 15, infine, corregge un difetto di coordinamento della norma rispetto alla prassi dell’Agenzia delle entrate, modificando direttamente l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (fonte normativa che ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di fatturazione elettronica). In particolare, si prevede che l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda solamente le operazioni intercorse tra soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia, mentre per quelle effettuate con controparti semplicemente identificate nel territorio dello Stato l’obbligo non sussiste (ferma restando la facoltà di emissione al fine di evitare l’inclusione dell’operazione nel cd. “esterometro”).
Termini di registrazione
– l’articolo 12 del D.L. n. 119/2018 interviene in relazione ai termini di registrazione delle fatture emesse (di cui all’articolo 23 del DPR n. 633/72), stabilendo che “il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. Il nuovo termine “lungo” è una naturale conseguenza dell’altrettanto termine lungo concesso per l’emissione della fattura (ad esempio una fattura datata 31 luglio 2019, potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d’imposta nella liquidazione del mese di luglio);
– l’articolo 13 inserisce una “semplificazione” per la registrazione degli acquisti, modificando l’articolo 25 del DPR n. 633/72 che nella nuova versione non prevede più l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo). Anche tale modifica è la naturale conseguenza dell’avvento della fattura elettronica, posto che il “protocollo” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi;
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