Bonus 110%: “slalom” tra asseverazioni e visto di conformità

Con la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia dell’8 agosto scorso, e con la circolare n. 24/E dell’8 agosto stesso, si stanno delineando in maniera più chiara le regole per la fruizione del Superbonus del 110% su alcuni interventi di efficienza energetica, nonchè su quelli relativi al sisma bonus e ad altri interventi. In questo primo contributo, tuttavia, si intende focalizzare l’attenzione sui stringenti adempimenti che vengono richiesti per poter fruire del Superbonus del 110%, ovvero per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura.

In particolare, è previsto che per poter anche semplicemente fruire del Superbonus del 110% (senza quindi cederlo e senza chiedere lo sconto in fattura) da spalmare in cinque rate annuali, il contribuente dovrà ottenere l’asseverazione di un tecnico in cui si attestano i requisiti tecnici degli interventi eseguiti e la congruità delle spese sostenute (a tale proposito si vedano i recenti Decreti del MISE del 3 e del 6 agosto scorsi).

Inoltre, laddove il contribuente intenda cedere la detrazione o chiedere lo sconto in fattura al fornitore relativamente ad un intervento che beneficia del Superbonus, è altresì necessario l’intervento di un professionista (tipicamente dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) che deve rilasciare il visto di conformità in cui si attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Va evidenziato che il Provvedimento dell’8 agosto richiede che il professionista che rilascia il visto di conformità dovrà altresì verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni richieste (di cui si è detto in precedenza), e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

E’ quindi particolarmente delicato il compito del professionista che rilascia il visto di conformità, in quanto dovrà eseguire un controllo di merito e non solamente formale, in quanto la verifica dei requisiti per poter fruire della detrazione non è del tutto agevole e richiede una verifica alquanto rigorosa e puntuale. Resta fermo, come detto, che se il contribuente intende fruire direttamente del Superbonus del 110% (ad esempio perchè ha imposta capiente nei cinque anni in cui deve essere imputata la detrazione stessa) è richiesta “solamente” l’asseverazione del tecnico e non anche il visto di conformità.

 

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