Il nuovo differimento di termini di versamento di alcune imposte e contributi previsto dal Decreto “Agosto” riguarda i medesimi versamenti già prorogati con i precedenti Decreti, senza alcun impatto sulle scadenze ordinarie che le imprese ed i professionisti dovranno affrontare a partire dal mese di settembre. In attesa che il citato Decreto sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il testo approvato dal Governo contiene un parziale rinvio delle scadenze già prorogate al 16 settembre dal D.L. n. 34/2020. Ma andiamo con ordine, ricordando che i versamenti oggetto di proroga sono quelli contenuti in origine nei seguenti Decreti:
- 61 del D.L. n. 18/2020, secondo cui sono differiti al 16 settembre 2020 (data prevista dall’art. 127 del D.L. n. 34/2020) i termini di versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori scadenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, limitatamente alle imprese dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (elencate nel co. 2 dell’art. 61);
- 62 del D.L. n. 18/2020, in base al quale si era previsto il differimento dei medesimi tributi indicati in precedenza (alla data del 16 settembre 2020 per effetto dell’art. 127 del D.L. n. 34/2020), scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020, limitatamente alle imprese e lavoratori autonomi con ricavi e compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000 (nonché in ogni caso per i soggetti aventi la sede nelle zone “rosse”);
- 18 del D.L. n. 23/2020, in base al quale si era disposto il differimento al 16 settembre 2020 (tale ultima data è stata prevista dall’art. 126 del D.L. n. 34/2020) del termine di versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/73, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, nonché dell’Iva in scadenza negli medesimi mesi. Il differimento era condizionato dalla diminuzione del fatturato (di almeno il 33% o del 50% a seconda delle dimensioni e dell’ubicazione del soggetto) nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Prima del nuovo intervento normativo di agosto, il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha previsto che i tributi e contributi indicati devono essere versati entro il prossimo 16 settembre in unica soluzione, ovvero in quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre senza sanzioni ed interessi. In questo contesto, il Decreto Agosto interviene nuovamente stabilendo “semplicemente” che i medesimi tributi e contributi potranno essere versati per il 50% con i termini già previsti dal D.L. n. 34/2020 (16 settembre in unica soluzione o quattro rate mensili), e per il restante 50% in ventiquattro rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021 (senza aggiunta di sanzioni ed interessi). In attesa che il testo diventi definitivo, l’impressione è che si tratti in primo luogo di un “palliativo” e soprattutto di un’arma a doppio taglio, poiché se da un lato si concede un parziale respiro alle imprese, dall’altro si rinviano ulteriormente vecchie scadenze che poi si sovrapporranno a quelle previste nei prossimi mesi. Tralasciando la possibilità, prevista dallo stesso Decreto Agosto, di rinviare ad aprile 2021 il termine di versamento dell’acconto di novembre 2020, l’impatto della crisi finanziaria che potrà riguardare numerose imprese a seguito della scadenza delle moratorie previste nei prossimi mesi (salvo proroghe), non pare ben conciliarsi con gli obblighi di versamento di tributi e contributi scaduti nei primi mesi del 2020 a partire dal prossimo mese di gennaio 2021. Il tutto in un contesto di incertezza complessiva che sta condizionando i consumi e più in generale i fatturati delle imprese.
Si segnala, infine, che il Decreto Agosto prevede il medesimo differimento anche per la possibilità, limitatamente ai contribuenti con ricavi e compensi 2019 non superiori ad euro 400.000, di non subire la ritenuta d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/73 per il periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020. Possibilità, quest’ultima, ad onor del vero poco praticata dai soggetti interessati.
13 agosto 2020
Dott. Sandro Cerato