di Sandro Cerato
Il decreto “Agosto” (art. 77 della versione bollinata da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) prevede l’estensione del credito d’imposta per le locazioni non abitative anche per il mese di giugno 2020. Come noto, l’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto un credito d’imposta del 60% per i canoni relativi a locazioni non abitative riferito ai mesi di marzo aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per le attività stagionali). Tenendo conto che l’impatto economico dell’emergenza sanitaria Covid-19 sta, come era possibile prevedere, esplicando i propri effetti negativi per lungo tempo, il legislatore concede un ulteriore credito d’imposta per aiutare le imprese.
Tuttavia, è bene ricordare che il credito d’imposta in questione, e quindi anche l’estensione per il mese di giugno 2020, è fruibile a condizione che i ricavi o compensi per l’anno 2019 non siano superiori ad euro 5.000.000. Inoltre, ad eccezione di coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 2019 (nonchè per coloro che hanno la sede nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19), è richiesto il decremento del fatturato nei mesi interessati (del 2020) di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente (2019). Si ricorda che si tratta di una verifica “autonoma” per ciascun singolo mese, ragion per cui sarà possibile fruire del credito d’imposta per il canone di giugno 2020 laddove il fatturato di tale mese si sia ridotto di almeno il 50% del fatturato del mese di giugno 2019.
In linea generale, anche per il “nuovo” credito d’imposta previsto dal Decreto Agosto è previsto che per poterne fruire il canone deve essere stato effettivamente pagato, anche come già chiarito con la C.M. n. 14/E/2020 è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta al locatore pagando la residua parte del canone (40%).
Si ricorda che il credito d’imposta spetta, sia pure nella misura ridotta del 30%, in presenza di canoni di affitto d’azienda comprensivi di un immobile non abitativo, nonchè nella misura del 20% per i commercianti al dettaglio a prescindere dal volume di ricavi maturati nel 2019.
Infime, va evidenziato che non rileva la natura dell’immobile oggetto di locazione, bensì l’effettivo utilizzo dello stesso che deve riguardare un’attività d’impresa o professionale, con la conseguenza che può fruire del credito d’imposta anche la locazione di un immobile abitativo ma di fatto adibito ad attività d’impresa o professionale.
14 agosto 2020