Con la risposta n. 278/E, pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia, è stato precisato che la locazione breve di più immobili abitativi (situati in diverse Regioni) non costituisce attività d’impresa se non vengono forniti servizi aggiuntivi non direttamente collegati alla messa a disposizione dei beni.
Nell’istanza presentata all’Agenzia si afferma che tutti gli immobili posseduti dalla persona fisica sono concessi in locazione breve, anche avvalendosi di intermediari operanti sulla rete internet, fornendo oltre alla messa a disposizione del bene anche il wi-fi, la biancheria e la pulizia (iniziale e finale).
Tale attività rientra nella cd. locazione “breve” di cui all’art. 4 del D.L. n. 50/2017 e, come tale, tassata in base alle regole previste dai redditi fondiari. Infatti, nonostante siano locati più immobili, secondo l’Agenzia delle entrate ciò che rileva per qualificare tale attività come d’impresa è la circostanza che siano prestati anche dei servizi aggiuntivi non collegati all’immobile stesso, poichè in tale ipotesi ricorrerebbe la circostanza dell’organizzazione in forma d’impresa.
In buona sostanza, la risposta dell’Agenzia è utile in quanto conferma che l’attività di locazione immobiliare da parte di una persona fisica può qualificarsi come un’attività d’impresa non tanto in relazione al numero delle unità immobiliari possedute e locate, bensì qualora il soggetto “organizzi” l’attività in modo imprenditoriale. Tale circostanza si verifica in presenza di servizi aggiuntivi e non collegati all’immobile, quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione.
26 agosto 2020