Con la risposta n. 329, pubblicata quest’oggi, l’Agenzia delle entrate conferma la propria posizione, già espressa con la C.M. n. 24/E, secondo cui laddove più unità immobiliari inserite nel medesimo edificio siano di proprietà dello stesso soggetto (o in comproprietà con altri soggetti) non è possibile fruire del superbonus del 110% in quanto non sussiste la nozione di condominio.
Secondo l’Agenzia delle entrate, la locuzione “condomini” contenuta nell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 si riferisce necessariamente alla forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condomini, costituita dagli appartamenti e dalle altre unità immobiliari separata (garages, cantine, ecc.), e dalla comproprietà sulle parti comuni (scale, ecc.).
Pertanto, in presenza di più unità immobiliari interamente possedute dallo stesso soggetto (anche in comproprietà con altri), secondo l’Agenzia non è possibile fruire della detrazione del 110% nè con riferimento alle spese sostenute sulle parti comuni, nè con riferimento alle spese sostenute sulle singole unità immobiliari in quanto mancherebbe la nozione di condominio.
Resta ferma, si precisa nella risposta in commento, la possibilità di fruire, in presenza delle relative condizioni, delle detrazioni “ordinarie” già previste (ad esempio il 65%), in quanto la disciplina del super bonus del 110% si aggiunge a quella già esistente.