Con tre risposte ad istanza di interpello pubblicate oggi l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in merito al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del D.L. n. 34/2020) ed al credito d’imposta per la sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34/2020). Si ricorda che entrambi i citati crediti d’imposta ammontano al 60% delle spese sostenute, anche se in relazione a quello per la sanificazione il recente Provvedimento dell’Agenzia dell’11 settembre scorso ha ridotto la misura a circa il 15% per effetto del rapporto tra domande presentate e plafond di spesa disponibile.
Chiarimenti credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro (risposte n. 361 e 362)
Con la risposta n. 361 l’Agenzia delle entrate ha negato la possibilità di computare tra le spese agevolabili quelle sostenute per l’installazione di un ulteriore ascensore all’interno di uno stabilimento, funzionale al rispetto delle distanze interpersonali imposte dai Protocolli di sicurezza Covid-19. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ricorda che con riferimento agli ascensori il DPCM del 17 maggio 2020 e l’allegato A all’ordinanza regionale prescrivono che l’utilizzo degli ascensori deve avvenire nel rispetto della distanza interpersonale, ma non impongono in alcun modo l’incremento del numero degli apparecchi. Per tale ragione, la spesa sostenuta non è computabile tra quelle agevolabili previste dall’art. 120 del D.L. n. 34/2020.
Con la risposta n. 361 l’Agenzia risponde a diversi quesiti posti da una ditta individuale che pone in essere degli interventi di modifica del layout della struttura, procedendo alla redistribuzione degli spazi interni (creazione di una zona asettica, revisione del bagno e dello spogliatoio, rimodulazione della cucina, ecc.) con conseguente necessità di rifacimento anche dell’impianto elettrico e di parte della pavimentazione. Anche tali ultime spese, in quanto accessorie e necessarie per eseguire gli altri interventi, sono agevolabili anche se realizzati per finalità estetiche. Non sono invece agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di un compattatore, per l’installazione di un impianto di condizionamento e per l’installazione di un montacarichi in quanto non riconducibili nè agli interventi edilizi per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nè all’acquisto di arredi di sicurezza.
Chiarimenti credito d’imposta per sanificazione (risposta n. 363)
Con la risposta n. 363 l’Agenzia precisa che non rientrano nelle spese di “sanificazione” quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza, in quanto non annoverabili nè tra quelle di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, nè tra quelle per l’acquisto di Dpi.