Primo acconto Irap 2020: chiarimenti C.M. n. 27/E del 19 ottobre 2020

Con la Circolare n. 27/E pubblicata questo pomeriggio (19 ottobre), l’Agenzia delle entrate ha precisato che il primo acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020 e non dovuto (art. 24 del D.L. n. 34/2020) è scomputato dall’imposta dovuta per il 2020 nella minor misura tra il 40% (50% per i soggetti ISA) calcolato con il metodo storico ed il 40% (o 50% per i soggetti ISA) dell’imposta dovuta per il 2020. La precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate è applicabile sia per coloro che calcolano l’acconto con il metodo storico, sia per coloro che calcolano l’acconto con il previsionale (per il quale è bene ricordare che l’art. 20 del D.L. n. 23/2020 non prevede l’applicazione di sanzioni se l’importo versato non è inferiore all’80% dell’imposta dovuta).

L’esempio illustrato dall’Agenzia delle entrate tiene conto che l’Irap dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 (base di calcolo degli acconti con il metodo storico), con la conseguenza che il primo acconto dovuto per il 2020, con il metodo storico, è pari al 50% (considerando un soggetto ISA) e quindi pari a 500. Ipotizzando l’utilizzo del metodo previsionale, e che l’imposta “prevista” sia pari a 800, il contribuente versa 400 come primo acconto. In tale contesto, ai fini della determinazione dell’importo da scomputare dall’Irap del 2020 (nel modello Irap 2021) è necessario verificare l’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2020, in quanto l’acconto “figurativo” scomputabile non può essere superiore al 50% dell’imposta stessa. Ad esempio:

  • se l’imposta dovuta per il 2020 è pari a 800, l’importo scomputabile è pari a 400 (a prescindere dal metodo utilizzato per il calcolo dell’acconto) in quanto il 50% dell’imposta dovuta per il 2020 è inferiore all’acconto figurativo (o pari nell’ipotesi del metodo previsionale)
  • se l’imposta dovuta per il 2020 è pari a 1.200 (quindi il 50% è pari a 600), l’importo figurativo scomputabile è pari 500 (anche se è stato utilizzato il metodo previsionale).

Infine, è stato chiarito che l’utilizzo del metodo previsionale senza l’applicazione di sanzioni laddove l’importo versato sia almeno pari all’80% dell’imposta dovuta è applicabile anche alle addizionali (tipicamente Irpef). Con la precedente circolare n. 9/E/2020 era già stato precisato l’applicazione di tale norma del Decreto liquidità (art. 20 del D.L. n. 23/2020) anche alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap (ad esempio quella prevista per il regime forfettario), alla cedolare secca ed alle imposte dovute per gli immobili detenuti all’estero (Ivie) e per le attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

 

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