Con la risposta ad istanza di interpello n. 521 pubblicata oggi sul sito dell’Agenzia (3 novembre 2020) l’Agenzia ha negato la possibilità di fruire della super detrazione del 110% per gli interventi di sostituzione delle pareti vetrate esterne di un immobile con una parete in muratura.
Nel caso di specie, il contribuente istante ha fatto presente all’Agenzia di essere proprietario di un immobile situato in un condominio per il tramite del quale si intende eseguire il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate non rimuovibili e che non possono essere aperte. Si intende sostituire tale parte vetrata con una parete in muratura con conseguente isolamento termico delle superfici verticali che comporterebbe un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Poichè l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 consente di fruire della detrazione del 110% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, e che non esiste una definizione precisa di superficie opaca, si chiede di poter accedere alla detrazione del 110%.
Secondo l’Agenzia delle entrate, posto che l’art. 119 richiama esclusivamente le superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, e non anche altri elementi costituenti l’involucro edilizio, ritiene che le spese per la sostituzione della parete in vetratura con una parete isolante non possa accedere al bonus del 110% in quanto tale intervento non rientra tra quelli agevolabili.
L’Agenzia, pur non fornendo particolari spiegazioni a supporto della risposta negativa, è probabile che abbia fatto riferimento a quello che notoriamente in edilizia è considerata la definizione di involucro opaco, che si riferisce all’insieme di tutti gli elementi non trasparenti che compongono l’involucro stesso: le pareti, le strutture orizzontali e le coperture. In base a tale definizione, quindi laddove la parte esterna sia trasparente (e quindi non opaca) la sostituzione della stessa non possa considerarsi idonea all’accesso al bonus del 110%.