Il contribuente formalmente obbligato alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva (art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) può avvalersi dell’esonero dall’adempimento qualora, entro il termine del 29 febbraio 2016, presenti direttamente la dichiarazione annuale Iva, a prescindere che dalla stessa derivi un credito oppure un debito (C.M. 25 gennaio 2011, n. 1/E), senza attendere di assolvere l’adempimento in forma unificata con la dichiarazione dei redditi: l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria è, pertanto, difforme da quanto previsto dall’art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 322/1998 – secondo cui la presentazione della dichiarazione in forma autonoma è riconosciuta esclusivamente ai “contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” – ma assolutamente coerente con l’art. 8-bis, co. 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 322/1998, che dispone l’esonero dalla comunicazione annuale dei dati Iva dei “contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio”. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, peraltro, l’eventuale debito Iva risultante dalla dichiarazione annuale autonoma non può essere pagato in base alla scadenze del modello Unico 2016, ma segue le regole proprie dell’adempimento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
• in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2016;
• in forma rateale, su base mensile, a decorrere dal 16 marzo 2016, con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima, nella misura dello 0,33%.
Diversamente, nel caso di credito risultante dalla dichiarazione annuale autonoma per un importo superiore ad euro 5.000, la presentazione della stessa entro il 29 febbraio 2016 consentirebbe di utilizzare in compensazione tale eccedenza detraibile già a partire dal 16 marzo 2016.
L’art. 8-bis, co. 2, del D.P.R. n. 322/1998 stabilisce ipotesi di esonero della comunicazione annuale Iva ulteriori rispetto a quelle della presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il 29 febbraio 2016. È, infatti, stabilito che l’adempimento non è dovuto con riguardo ai soggetti passivi Iva che, nel corso dell’anno 2015, sono stati interessati da una delle seguenti situazioni:
• hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano annotato fattispecie intracomunitarie, ai sensi dell’art. 48, co. 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ovvero siano stati effettuati acquisti soggetti all’applicazione del reverse charge (oro e argento, rottami, ecc.). A questo proposito, le istruzioni alla compilazione della comunicazione annuale dei dati Iva precisano che i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, e sono tenuti alla rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, non sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva, in quanto tale rettifica deve essere effettuata in sede di dichiarazione annuale, e non nella comunicazione;
• rientrano nei contribuenti espressamente esclusi dall’Ires, in virtù della previsione dell’art. 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. È il caso, ad esempio, degli organi e delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Comuni, Province e Regioni), dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle Comunità Montane, degli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie (comprese le Aziende Sanitarie Locali), nonché degli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali ed assistenziali;
• sono sottoposti a procedure concorsuali. Sul punto, non essendo fornite specifiche indicazioni, è ragionevole fare riferimento agli istituti indicati dall’art. 101, co. 5, del Tuir – amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, concordato preventivo, fallimento e liquidazione coatta amministrazione – nonché alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore);
• le persone fisiche che si avvalgono del regime forfetario (art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) o di quello fiscale di vantaggio, previsto dall’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
• le persone fisiche che, nell’anno solare 2015, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 25.000, considerando quello complessivo, relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite separatamente. A tale fine, rilevano anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla comunicazione annuale dei dati (C.M. 31 maggio 2000, n. 113/E);
• sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale, in base a specifiche disposizioni di legge.
Rientrano in quest’ultima categoria i seguenti soggetti:
• i produttori agricoli in regime di esonero Iva di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto – nell’anno solare precedente – hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
• gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, salvo che abbiano optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
• i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, consistente nell’esonero dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco);
• gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda (CC.MM. 4 novembre 1986, n. 72/E, e 19 marzo 1985, n. 26/E) e che, nell’anno solare 2015, non hanno esercitano ulteriori attività rilevanti ai fini Iva;
• i soggetti passivi Iva che, nel precedente periodo d’imposta, si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esclusione, tuttavia, non ricorre qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie, ovvero siano stati effettuati acquisti con il meccanismo del reverse charge (oro, argento puro, rottami, ecc.);
• i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione europea, identificati in Italia mediante il rappresentante “leggero” (art. 44, co. 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993), se nell’anno solare 2015 hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
• i soggetti residenti o domiciliati fuori dall’Unione Europea, non identificati in ambito comunitario, ma che vi hanno provveduto, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, per l’assolvimento degli adempimenti riguardanti i servizi resi, tramite servizi elettronici, a committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia oppure in un altro Stato membro.