Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dai contribuenti forfettari non assumono rilevanza nella determinazione del reddito, nemmeno se riferite a beni acquisiti prima dell’entrata nel regime stesso. È questa una delle più importanti precisazioni contenute nella C.M. n. 10/E/2016, pubblicata questo pomeriggio sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I principali chiarimenti forniti riguardano i seguenti aspetti:
• per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime di vantaggio resta la possibilità di continuare ad applicarlo fino ad esaurimento del quinquennio o fino al compimento del 35esimo anno di età, lo stesso dicasi per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015;
• la permanenza nel regime forfettario non ha limiti temporali o di età, fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti;
• per la verifica del limite di ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente all’accesso al regime, per coloro che aderiscono nel 2016 si deve aver riguardo alle nuove soglie elevate dalla Legge n. 208/2015 (non assume rilievo l’eventuale adeguamento agli studi di settore);
• relativamente alla presenza di redditi di lavoro dipendente non eccedenti l’importo di euro 30.000, quale limite per l’accesso al regime forfettario, la preclusione non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso del 2015, sempre che nel medesimo anno 2015 il contribuente non abbia percepito un reddito da pensione, poiché lo stesso assume rilevanza quale reddito assimilato al lavoro dipendente. Analogamente, se a fronte della cessazione del rapporto di lavoro dipendente il soggetto ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro, quest’ultimo assume rilievo ai fini della determinazione del limite;
• per coloro che nel 2014 o nel 2015, pur avendo rispettivamente i requisiti per l’applicazione del regime di vantaggio (minimi) o forfettario, abbiano optato per il regime ordinario, è confermata la possibilità di “rientrare” nel forfettario già nel 2016 senza attendere l’esaurimento del triennio, con la possibilità altresì di fruire della misura ridotta di imposta sostitutiva del 5% per gli anni residui al compimento del quinquennio in presenza dei requisiti “start-up” (rispettivamente fino al 2018 e 2019). Lo stesso dicasi per coloro che nel 2015 hanno optato per il regime di vantaggio (revoca opzione e possibilità di applicare l’imposta del 5% fino al 2019);
• per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 acquisite presso soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, il contribuente forfettario deve assolvere l’Iva in Italia (reverse charge) e compilare il modello Intra. Per le medesime prestazioni di servizi rese a soggetti passivi d’imposta Ue, il forfettario deve emettere fattura senza Iva e compilare il modello Intra;
• le informazioni riguardanti l’attività (dipendenti, mezzi di trasporto, consumi, ecc.) devono essere fornite nel quadro RS del modello Unico 2016, soltanto se il contribuente ha ricevuto la documentazione fiscale nel periodo d’imposta;
•le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante la permanenza del regime non assumono alcun rilievo anche se riferite a beni acquisiti durante l’applicazione del regime ordinario. Per i beni acquisiti durante la permanenza nel regime forfettario e alienati successivamente all’uscita dallo stesso, ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza si deve assumere il costo di acquisto;
• gli immobili posseduti a qualsiasi titolo non devono essere considerati in alcun modo ai fini del regime forfettario, con la conseguenza che il reddito prodotto da tali beni deve essere imputato quale reddito di fabbricati alla persona fisica;
• in caso di cessazione dell’attività durante l’applicazione del regime forfettario, il contribuente deve compilare il quadro LM del modello Unico fino al completo incasso dei crediti, non potendo chiudere la partita Iva. Tuttavia, tenendo conto dell’esiguità delle operazioni durante il regime forfettario, il contribuente ha sempre la facoltà di chiudere le proprie pendenze fiscali imputando all’ultimo anno tutte le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.
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