L’art. 2, co. 1, lett. d), del Disegno di Legge n. 3671, recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, prevede l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o insolvenza: in particolare, è stabilita la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa.
Il successivo art. 4 dispone altresì che devono essere introdotte procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione della crisi e ad agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori: a tale fine, sarà posto a carico degli organi di controllo societari e del revisore legale l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi.
È, inoltre, prospettata anche l’imposizione ai creditori qualificati – come l’Agenzia delle Entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali – dell’obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società o, in mancanza, all’organismo di composizione della crisi il perdurare di inadempimenti di importo rilevante: tali doveri saranno coordinati con quelli, ove previsti, di informazione e vigilanza spettanti alla Consob. L’organo di controllo potrebbe, pertanto, costituire un valido interlocutore per l’organismo di composizione della crisi in presenza dell’iniziativa di uno dei predetti creditori qualificati, fermo restando il proprio potere-dovere di attivarsi autonomamente presso l’organismo.
Sarà pure statuito che l’organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi quest’ultimo immediatamente, in via riservata e confidenziale, nonché gli eventuali organi di controllo: l’obiettivo è, pertanto, quello di individuare nel più breve tempo possibile – previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere – le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.
Si segnala, infine, che l’art. 13 del Disegno di Legge n. 3671 prevede l’introduzione di alcune modifiche al codice civile, tra cui quella di sancire il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione, senza indugio, di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Sarà, inoltre, prevista l’applicabilità alla società a responsabilità limitata dell’art. 2394 c.c. e delle disposizioni dell’art. 2409 c.c. (denuncia di gravi irregolarità nella gestione), anche se è priva di organo di controllo.
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