La dichiarazione di intento dell’esportatore abituale deve essere emesse prima dell’emissione anche della fattura di acconto? Quando si considera consumato il relativo plafond?
Risposta
Ai sensi dell’art. 8, co. 2, del D.P.R. 633/1972, colui che intende effettuare acquisti utilizzando il plafond di esportatore abituale deve, prima dell’effettuazione dell’operazione (individuato a norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/72), rilasciare al fornitore una apposita dichiarazione, in duplice esemplare (e conforme ai contenuti minimi di cui al D.M. 6.12.1986), denominata “dichiarazione di intento”, in cui attesta, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti di esportatore abituale e chiede pertanto al fornitore di non applicare l’imposta ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/72. Tali “dichiarazioni di intento” devono essere dall’emittente datate, numerate progressivamente, e registrate, entro 15 giorni dall’emissione, in apposito registro o in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. La dichiarazione di intento può riguardare, alternativamente:
a) una singola operazione (es. un ordine di acquisto o una importazione);
b) un periodo di tempo (es. tutti gli acquisti effettuati dall’1.1.XX al 31.12.XX);
c) un ammontare limitato (es. tutti gli acquisti fino a concorrenza di euro XX).
Nel caso di utilizzo del plafond per operazioni di importazione la dichiarazione di intento viene rilasciata alla dogana competente e deve necessariamente trattarsi di una comunicazione limitata alla singola operazione. L’utilizzo della dichiarazione di intento riferita ad un arco temporale, se da un lato facilita i rapporti con i fornitori, dall’altro richiede una costante attenzione ed un attento monitoraggio dell’utilizzo del plafond. Nel caso di esaurimento del plafond, occorrerà infatti inviare tempestivamente ai fornitori una comunicazione di revoca delle dichiarazioni di intento precedentemente rilasciate. E’ inoltre opportuno, in via prudenziale, conservare tale comunicazione ed eventualmente annotarla nell’apposito registro delle lettere di intento.
La Legge n. 28/1997 ha introdotto notevoli semplificazioni anche sul fronte dei beni e servizi acquistabili senza applicazione dell’IVA, stabilendo:
• la soppressione della pluralità dei plafond, posto che le operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 davano in precedenza origine a 3 distinti plafond, ciascuno dei quali utilizzabile per le operazioni del medesimo tipo di quelle originarie
• la soppressione del divieto di acquisto, con utilizzo del plafond, di beni ammortizzabili o di servizi non direttamente afferenti l’attività di esportazione.
L’attuale disciplina prevede la possibilità di chiedere l’agevolazione per qualsiasi bene o servizio, con la sola esclusione di fabbricati, aree fabbricabili, nonché beni e servizi con IVA indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972. Relativamente ai fabbricati, la C.M. 145/E/1998 ha precisato che l’esclusione riguarda anche l’ipotesi di acquisti in dipendenza di contratti di appalto per la costruzione del fabbricato o di leasing immobiliare (tuttavia, in senso favorevole alla possibilità di utilizzare il plafond sul leasing per l’acquisizione di un fabbricato strumentale si segnala la Decisione dell’8.2.2000 n. 1362 della Corte di Cassazione, Sez. I). Per converso, come confermato dalla stessa C.M. 145/98, è possibile rilasciare la dichiarazione di intento per tutti i beni ammortizzabili che non abbiano ad oggetto fabbricati ed aree fabbricabili, assimilando così tali operazioni alle operazioni di acquisto. Il plafond si considera utilizzato nel momento in cui l’operazione di acquisto risulta effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, ossia alla consegna o spedizione, per le cessioni di beni, ovvero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi. Se anteriormente agli eventi sopra indicati viene emessa una fattura o pagato un acconto, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento. Si noti che, per quanto attiene al “consumo” del plafond disponibile, è irrilevante il momento di registrazione delle operazioni (che costituisce, invece, il criterio di riferimento sul versante della costituzione del plafond). Per quanto attiene gli acquisti in importazione il momento rilevante è quello di accettazione della bolletta doganale (che deve, quindi, essere tempestivamente comunicato dallo spedizioniere incaricato).
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