L’art. 1, co. 2, lett. a), della Legge 232/2016 ha modificato l’art. 14 del DL 63/2013, prorogandone l’applicazione sino al 31 dicembre 2017, salvo quanto previsto dal co. 1, n. 2), anch’esso modificato, nel senso di prevedere che la detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate, e rimaste a carico del contribuente, per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
È stato, inoltre, inserito il co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2016, secondo cui per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al co. 1 è elevata al 70%. La medesima detrazione è riconosciuta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015. Le suddette detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
La sussistenza delle condizioni tecniche previste della norma è asseverata da professionisti abilitati, mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici: la mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio (art. 14, co. 2-quinquies, del DL 63/2013).
Per gli interventi previsti dal co. 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 14, co. 2-sexies, del DL 63/2013).
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