L’art. 6, co. 8, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il n. 11-bis) dell’art. 2426, co. 1, c.c. – non applicabile alle micro imprese (art. 2435-ter, co. 3, c.c.) – a norma del quale gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti nello stato patrimoniale al fair value, anche se acquisiti in data anteriore al 1° gennaio 2016. È stato, pertanto, modificato lo schema di stato patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c., con l’introduzione di alcune specifiche voci, in primo luogo nell’attivo – B)III)4) e C)III)5), a seconda che il derivato sia classificabile, rispettivamente tra le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni – per accogliere la rappresentazione degli strumenti finanziari derivati aventi valore di mercato positivo. Qualora il fair value sia negativo, lo strumento finanziario derivato deve, invece, essere esposto nello stato patrimoniale passivo, tra i fondi per rischi ed oneri, nella specifica voce B)3) “Strumenti finanziari derivati passivi”.Il fair value è determinato con riferimento al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo, altrimenti può essere desunto da quello dei componenti o dello strumento analogo: in mancanza, è possibile fare riferimento al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati.
Le variazioni di fair valute sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. Questa riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura.
Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.
Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.
L’art. 6, co. 10, del D.Lgs. n. 139/2015 ha pure modificato l’art. 2427-bis, co. 1, n. 1), c.c., riguardante le informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, disponendo che nella nota integrativa sono indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: il loro fair value; le informazioni sulla loro entità e natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
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