In più occasioni la Corte di Cassazione, chiamata a risolvere controversie aventi ad oggetto l’utilizzo dell’agevolazione del plafond sull’Iva esposta sui canoni di leasing in genere (mobiliare o immobiliare), ha assunto una posizione differente rispetto a quella sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, ammettendo l’acquisto senza applicazione dell’imposta anche con riferimento a beni ottenuti in base ad un contratto di leasing, trattandosi di una prestazione di servizi:
• Cass. 8.2.2000 n. 1362, secondo cui anche il leasing immobiliare “nella sua fase antecedente all’eventuale acquisto finale del bene” rientra nell’ambito delle “prestazioni di servizi” soggette ad imposta;
• Cass. 27.2.2001 n. 2888, secondo cui il leasing avente ad oggetto il conseguimento della disponibilità di automezzi da adibire all’attività di impresa di trasporto, rientra tra le “prestazioni di servizi” di cui all’art. 3, co. 1, DPR n. 633/72, in quanto “il contratto …ha i connotati della cessione in godimento del bene, non della proprietà di esso, finché si resti nella fase antecedente all’eventuale acquisto finale del bene medesimo per opzione in tal senso esercitata dall’utilizzatore alla scadenza del rapporto”.
Conformemente al suddetto orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 15.10.2013 n. 23329) ha ribadito che il divieto di utilizzare il plafond per gli acquisti di fabbricati, previsto dall’art. 8, co. 1, lett. c), del DPR 633/72, non deve estendersi ai contratti di leasing immobiliare – diversi da quelli assimilati alle cessioni di beni ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 2), del DPR 633/72 (per i quali cioè sia stata espressamente prevista la clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti) – in considerazione del fatto che:
• l’art. 8 del DPR n. 633/72 esclude l’utilizzo del plafond (e quindi il non assoggettamento ad IVA) soltanto per le cessioni di fabbricati ed aree fabbricabili e non anche per le prestazioni di servizi relative o connesse a tali beni;
• è da ritenersi certo e consolidato il principio secondo il quale il DPR n. 633/72 assimila, ai fini Iva, il contratto di leasing ad una prestazione di servizi e non ad una cessione di beni.
Peraltro, nel contesto della sentenza in argomento è stato precisato che l’acquisto in sospensione d’imposta è invocabile sia nel caso di leasing c.d. “di godimento” che in presenza di leasing c.d. “traslativi” atteso che “la circostanza che il contratto di leasing possa prevedere la clausola con la quale viene attribuita all’utilizzatore la facoltà di opzione, alla scadenza del rapporto, dell’acquisto in proprietà del bene locato, non immuta la natura di prestazione di servizi della concessione in godimento del bene fino a che non si realizzi detto effetto traslativo, che è da ritenersi meramente eventuale”. Tale conclusione risulta essere conforme anche con l’orientamento della Corte di Giustizia Europea (sent. 16.2.2012, causa C-118/11), secondo cui, nell’ipotesi di un contratto di leasing non si configura necessariamente un acquisto del bene, poiché un siffatto contratto può prevedere che il locatario possa scegliere di non acquistare suddetto bene al termine del periodo di locazione.
Conseguentemente, secondo i giudici della Cassazione, è possibile utilizzare il plafond anche per i servizi relativi a contratti di leasing immobiliare nella fase antecedente all’eventuale acquisto finale del bene, laddove le parti contraenti non abbiano espressamente previsto, con efficacia vincolante per entrambe, il trasferimento della proprietà del bene (o comunque il potere di disporne) alla scadenza del rapporto contrattuale di leasing. Soltanto nel caso in cui la cessione del bene sia prevista fin dalla stipula del contratto, con efficacia vincolante per entrambe le parti contraenti, è possibile assimilare il contratto ad una cessione del bene, con l’impossibilità di beneficiare dell’agevolazione del plafond.
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